LEGGE REGIONALE 28 luglio 2023, n. 10
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2023-2025
BOLLETTINO UFFICIALE n. 210 del 28 luglio 2023
Capo III
Disciplina della polizia amministrativa locale
Art. 22
Modifiche all’
articolo 19 bis della legge regionale n. 24 del 2003
1.
Al
comma 1 dell’articolo 19 bis della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza), le parole
“dai commi 2, 3, 4 e 5”
sono sostituite dalle seguenti:
“dai commi 2 e 3”.
Art. 23
Inserimento di nuova sezione nella
legge regionale n. 24 del 2003
1.
Dopo l’
articolo 19 quinquies della legge regionale n. 24 del 2003 è inserita la seguente sezione:
Art. 24
Inserimento dell’
articolo 19 sexies nella legge regionale n. 24 del 2003
1.
Dopo l’
articolo 19 quinquies della legge regionale n. 24 del 2003, nella Sezione V bis, è inserito il seguente:
“Art. 19 sexies
Prevenzione, formazione e analisi dei rischi lavorativi
1.
La Regione Emilia-Romagna, assumendo come valore il benessere psico-fisico degli operatori di polizia locale, anche inteso quale benessere organizzativo, nell’ambito delle attività e iniziative di cui all’articolo 18, promuove azioni orientate alla formazione e aggiornamento professionale, allo studio ed analisi degli specifici rischi lavorativi, in ottica di prevenzione e di monitoraggio dei fenomeni.
2.
I comandi di polizia locale possono organizzare percorsi formativi volti a migliorare la sicurezza degli addetti rispetto ai rischi specifici dell'attività di polizia locale.”.
Art. 25
Inserimento dell’
articolo 19 septies nella legge regionale n. 24 del 2003
1.
Dopo l’
articolo 19 sexies della legge regionale n. 24 del 2003, nella Sezione V bis, è inserito il seguente:
“Art. 19 septies
Supporto psicologico
1.
La Regione Emilia-Romagna sostiene la promozione di una cultura del benessere psico-fisico degli operatori, nonché la tutela e il sostegno, anche psicologico ed emotivo, degli operatori a fronte di eventi straordinari e della microconflittualità quotidiana.
2.
La Regione Emilia-Romagna può altresì prevedere, nell’ambito degli interventi di cui all’articolo 15, l’attivazione di percorsi e strumenti per il supporto psicologico degli operatori, anche di carattere sperimentale, nonché attraverso l’attuazione di raccomandazioni tecniche.
3.
Gli enti locali possono promuovere le azioni di cui ai commi 1 e 2, anche attraverso convenzioni con altri soggetti, nonché valorizzando esperienze quali gruppi di autoaiuto, sportelli di ascolto o altri strumenti di sostegno psicologico per lo stress lavorativo e la microconflittualità quotidiana.”.