LEGGE REGIONALE 03 ottobre 2023 , n. 12
SVILUPPO DELL'ECONOMIA URBANA E QUALIFICAZIONE E INNOVAZIONE DELLA RETE COMMERCIALE E DEI SERVIZI. ABROGAZIONE DELLA
LEGGE REGIONALE 10 DICEMBRE 1997, N. 41 E MODIFICA DELLA
LEGGE REGIONALE 5 LUGLIO 1999, N. 14
BOLLETTINO UFFICIALE n. 268 del 3 ottobre 2023
Art. 13
Comitato regionale di monitoraggio e Osservatorio regionale
1.
È istituito con atto della Giunta regionale un Comitato regionale quale organo consultivo che coadiuva il Settore regionale competente nell’attuazione e monitoraggio delle politiche di promozione dell’economia urbana. A tale organo partecipano organizzazioni imprenditoriali, sindacali e del mondo delle professioni, nonché enti locali e altri soggetti dell’ecosistema regionale della ricerca e innovazione.
2.
La partecipazione al Comitato regionale di cui al comma 1 è senza oneri per il bilancio regionale e non dà diritto a compensi né a rimborsi spese.
3.
Anche al fine di supportare l’attività del Comitato, la Regione svolge funzioni di Osservatorio sullo sviluppo e sulle dinamiche connesse con l’economia urbana, avvalendosi dell’Osservatorio del commercio istituito con l’
articolo 14 della legge regionale n. 14 del 1999, eventualmente integrato con le necessarie ulteriori competenze.