LEGGE REGIONALE 03 ottobre 2023 , n. 12
SVILUPPO DELL'ECONOMIA URBANA E QUALIFICAZIONE E INNOVAZIONE DELLA RETE COMMERCIALE E DEI SERVIZI. ABROGAZIONE DELLA
LEGGE REGIONALE 10 DICEMBRE 1997, N. 41 E MODIFICA DELLA
LEGGE REGIONALE 5 LUGLIO 1999, N. 14
BOLLETTINO UFFICIALE n. 268 del 3 ottobre 2023
Art. 15
Clausola valutativa
1.
L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla Commissione assembleare competente una relazione che fornisca informazioni:
a)
sugli interventi attuati ai sensi della presente legge dal punto di vista degli utenti interessati, delle imprese e degli altri soggetti operanti nel sistema regionale coinvolti nelle misure intraprese;
b)
su eventuali criticità nell'attuazione della legge.
2.
Le competenti strutture dell’Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.