LEGGE REGIONALE 03 ottobre 2023 , n. 12
SVILUPPO DELL'ECONOMIA URBANA E QUALIFICAZIONE E INNOVAZIONE DELLA RETE COMMERCIALE E DEI SERVIZI. ABROGAZIONE DELLA
LEGGE REGIONALE 10 DICEMBRE 1997, N. 41 E MODIFICA DELLA
LEGGE REGIONALE 5 LUGLIO 1999, N. 14
BOLLETTINO UFFICIALE n. 268 del 3 ottobre 2023
Art. 17
Modalità di attuazione
1.
I contributi previsti dalla presente legge sono concessi dalla Regione, nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato.
2.
La Giunta regionale, con propri atti, disciplina la misura dei contributi, i criteri e le modalità per la loro assegnazione e concessione, nonché le spese dirette volte alla gestione della presente legge.