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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 03 ottobre 2023 , n. 12

SVILUPPO DELL'ECONOMIA URBANA E QUALIFICAZIONE E INNOVAZIONE DELLA RETE COMMERCIALE E DEI SERVIZI. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 10 DICEMBRE 1997, N. 41 E MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 5 LUGLIO 1999, N. 14

BOLLETTINO UFFICIALE n. 268 del 3 ottobre 2023

Art. 4
Hub urbani e hub di prossimità
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione promuove l’istituzione, l’attivazione e lo sviluppo di hub urbani e hub di prossimità, come definiti all’articolo 2, volti a sviluppare processi di rilancio socio-economico dell’area urbana di riferimento. I processi di rilancio socio-economico per la promozione del contesto oggetto dell’intervento dell’area urbana di riferimento possono realizzarsi attraverso:
a) opere di miglioramento del contesto fisico ed altre attività di interesse per lo sviluppo dell’hub;
b) iniziative di promozione dell’area oggetto di intervento;
c) formazione di partnership pubblico privato, consorzi o associazioni di vie o aree, che perseguono finalità di sviluppo dell’economia urbana;
d) individuazione di attrattori, materiali o immateriali, con spiccata connotazione identitaria.
2. La Giunta regionale dettaglia i requisiti necessari a identificare gli hub urbani e di prossimità e le modalità per la loro costituzione ed il loro riconoscimento, tenendo in considerazione anche le capacità di governance dell’hub.

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