LEGGE REGIONALE 03 ottobre 2023 , n. 12
SVILUPPO DELL'ECONOMIA URBANA E QUALIFICAZIONE E INNOVAZIONE DELLA RETE COMMERCIALE E DEI SERVIZI. ABROGAZIONE DELLA
LEGGE REGIONALE 10 DICEMBRE 1997, N. 41 E MODIFICA DELLA
LEGGE REGIONALE 5 LUGLIO 1999, N. 14
BOLLETTINO UFFICIALE n. 268 del 3 ottobre 2023
Art. 6
Progetti per la riqualificazione sostenibile e la valorizzazione delle aree a vocazione commerciale
1.
Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a), la Regione sostiene, attraverso la concessione di contributi a Comuni, singoli o associati e alle Unioni di Comuni, i progetti da questi enti proposti, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle piccole e medie imprese del commercio e dei servizi, finalizzati:
a)
alla riqualificazione sostenibile e alla valorizzazione commerciale di vie, aree o piazze, ovvero dei centri storici o di aree urbane a vocazione commerciale, compresi i progetti di sistemazione e riqualificazione di aree mercatali già esistenti o di siti da destinare al commercio su aree pubbliche;
b)
alla promozione e al marketing del territorio.