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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 03 ottobre 2023 , n. 12

SVILUPPO DELL'ECONOMIA URBANA E QUALIFICAZIONE E INNOVAZIONE DELLA RETE COMMERCIALE E DEI SERVIZI. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 10 DICEMBRE 1997, N. 41 E MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 5 LUGLIO 1999, N. 14

BOLLETTINO UFFICIALE n. 268 del 3 ottobre 2023

Art. 7
Progetti per l'insediamento e lo sviluppo degli esercizi commerciali polifunzionali
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lett. b), la Regione concede contributi per l’insediamento e lo sviluppo di esercizi commerciali polifunzionali di cui all' articolo 9 della legge regionale n. 14 del 1999.
2. Dei contributi di cui al comma 1 possono beneficiare le piccole e medie imprese, anche organizzate in cooperative di comunità, del commercio, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di servizio, per interventi concernenti:
a) l'acquisizione, la progettazione, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione e l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività d'impresa e l'acquisizione delle relative aree;
b) l'acquisto, il rinnovo e l'ampliamento delle attrezzature, degli impianti e degli arredi necessari per l'esercizio e l'attività d'impresa, compreso l'acquisto di un autoveicolo a uso commerciale, purché in regola con le normative vigenti per il trasporto di merci deperibili;
c) la realizzazione di zone dotate di accesso pubblico alla rete telematica;
d) la realizzazione di punti di informazione turistica (IAT diffusi) secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia e di sportelli di erogazione di servizi di pubblica utilità rivolti alla cittadinanza.
3. La Giunta regionale, con la propria deliberazione di cui all’articolo 17, comma 2, può prevedere che la spesa per il progetto presentato comprenda anche le spese per le scorte necessarie alla realizzazione di programmi di investimento entro il limite massimo del 30 per cento del totale delle spese previste per il progetto.
4. Qualora le imprese beneficiarie cessino la propria attività o trasferiscano la propria sede in zone diverse da quelle in cui sono insediate, senza previo accordo con il Comune, i contributi concessi sono revocati con le modalità e nei limiti stabiliti dall’atto di cui all’articolo 17.
5. I Comuni interessati, al fine di promuovere interventi di miglioramento e di recupero edilizio, e l’insediamento e lo sviluppo degli esercizi commerciali polifunzionali, possono prevedere, per tali esercizi, la riduzione degli oneri di urbanizzazione, fino alla metà.
6. I Comuni possono concedere a titolo gratuito, e per un periodo convenuto, l'uso di immobili in disponibilità ad aziende commerciali interessate, individuate mediante avviso pubblico, per l'attivazione di esercizi polifunzionali, stabilendo le modalità per l'uso, la gestione, la manutenzione e la restituzione dei beni.
7. La Regione può altresì concedere contribuiti al funzionamento degli esercizi commerciali polifunzionali nei territori soggetti a fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, come individuati ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale n. 14 del 1999.

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