LEGGE REGIONALE 03 ottobre 2023 , n. 12
SVILUPPO DELL'ECONOMIA URBANA E QUALIFICAZIONE E INNOVAZIONE DELLA RETE COMMERCIALE E DEI SERVIZI. ABROGAZIONE DELLA
LEGGE REGIONALE 10 DICEMBRE 1997, N. 41 E MODIFICA DELLA
LEGGE REGIONALE 5 LUGLIO 1999, N. 14
BOLLETTINO UFFICIALE n. 268 del 3 ottobre 2023
Art. 8
Innovazione e qualificazione delle imprese
1.
Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lett. c), la Regione promuove la riqualificazione e l’innovazione delle imprese del territorio regionale attraverso contributi a progetti volti all’innovazione tecnologica e organizzativa ed alla riqualificazione delle imprese che esercitano commercio al dettaglio, somministrazione di alimenti e bevande.
2.
Ai contributi di cui al comma 1 possono accedere imprese anche in forma associata per progetti volti:
a)
alla qualificazione delle strutture;
b)
all’introduzione di nuove tecnologie;
c)
all’offerta di nuovi servizi;
d)
alla promozione delle attività e dei servizi.
3.
Possono essere concessi contributi per l’abbattimento dei costi sui finanziamenti anche a medio e lungo termine delle imprese del commercio.