LEGGE REGIONALE 03 ottobre 2023 , n. 12
SVILUPPO DELL'ECONOMIA URBANA E QUALIFICAZIONE E INNOVAZIONE DELLA RETE COMMERCIALE E DEI SERVIZI. ABROGAZIONE DELLA
LEGGE REGIONALE 10 DICEMBRE 1997, N. 41 E MODIFICA DELLA
LEGGE REGIONALE 5 LUGLIO 1999, N. 14
BOLLETTINO UFFICIALE n. 268 del 3 ottobre 2023
Art. 9
Progetti integrati per l’innovazione
1.
Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lett. d), e) ed f), la Regione può concedere contributi per lo sviluppo di progetti pilota fortemente innovativi, promossi da Comuni e Unioni di Comuni, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese del commercio e dei servizi, connessi con gli ambiti di cui all’articolo 4, volti a:
a)
promuovere nuovi modelli di costruzione dell'offerta al cittadino, per la creazione di nuovi prodotti commerciali, servizi e spazi di vita rispondenti alle nuove esigenze dei cittadini;
b)
sviluppare spazi e servizi di prossimità, come definiti all’articolo 2, comma 1, lett. e), attraverso lo sviluppo di modelli integrati per la gestione e la fruizione dei servizi urbani e delle infrastrutture sociali di prossimità, mettendo al centro il ruolo proattivo della comunità e dei cittadini anche tramite l’utilizzo di nuovi modelli regolativi e gestionali dello spazio e di sviluppo di spazi e occasioni di socialità, con particolare riferimento all’accessibilità di tali prodotti e servizi alle fasce più fragili della popolazione;
c)
incentivare tecnologie e modelli per la pianificazione, la simulazione e il monitoraggio dinamico degli usi e delle funzioni delle città, anche attraverso gemelli digitali in ambito urbano e territoriale, utilizzo di IoT, Open e Big Data e IA per lo sviluppo di nuovi servizi e attività a vocazione commerciale;
d)
promuovere la sperimentazione di tecnologie, modelli e soluzioni innovative, in collaborazione con la rete dei Clust-ER, con particolare riferimento ai Clust-ER Economia Urbana e Turismo.