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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 03 ottobre 2023 , n. 13

MISURE URGENTI A SOSTEGNO DELLE COMUNITÀ E DEI TERRITORI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA COLPITI DAI RECENTI EVENTI EMERGENZIALI (1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 269 del 3 ottobre 2023

Art. 2
Misure finanziarie per i fondi oggetto di liberalità a sostegno di cittadini, imprese, altri soggetti privati ed enti locali colpiti dagli eventi alluvionali nel territorio emiliano-romagnolo nel mese di maggio 2023
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a promuovere misure di sostegno nei territori colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023, per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena) e del 23 maggio 2023 (Estensione degli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023), a favore:
a) dei cittadini residenti che, alla data del 1° maggio 2023, siano stati intestatari di veicoli danneggiati dagli eventi alluvionali di cui al presente comma;
b) delle famiglie e delle persone, residenti o con dimora principale, abituale o prevalente nei medesimi territori, in particolari situazioni di fragilità economica e sociale e delle famiglie e dei nuclei in cui siano presenti persone con disabilità;
c) delle imprese o altri soggetti privati che operano nei medesimi territori e che hanno subito danni a causa degli eventi alluvionali di cui al presente comma;
d) degli enti locali delle aree interessate dagli eventi alluvionali per interventi straordinari relativi, in particolare, a beni immobili pubblici adibiti a scuole, a impianti sportivi e a strutture dedicate ad attività culturali e sociali.
2. Per le misure di cui al comma 1 la Regione può trasferire le necessarie risorse agli enti locali e alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura affinché provvedano alla loro realizzazione.
3. La Giunta regionale, con propri atti, stabilisce criteri, condizioni e modalità:
a) per il riparto delle risorse da destinare alle misure di sostegno di cui al comma 1, sentita la competente commissione assembleare;
b) per la realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1, definendo altresì le condizioni per la concessione degli indennizzi alle attività economiche nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Note del Redattore:

Pubblicazione successivamente integrata con Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 18/10/2023, n. 289

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