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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 03 ottobre 2023 , n. 13

MISURE URGENTI A SOSTEGNO DELLE COMUNITÀ E DEI TERRITORI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA COLPITI DAI RECENTI EVENTI EMERGENZIALI

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 14 giugno 2024, n. 7

L.R. 25 luglio 2025, n. 9
(1)

Art. 3

(inserito comma 1 bis da art. 5 L.R. 25 luglio 2025, n. 9)

Disposizioni tributarie in materia di tassa automobilistica
1. Ai soggetti, intestatari o utilizzatori di veicoli, residenti o aventi sede legale o operativa al 1° maggio 2023 nei territori colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei Ministri del 4 e del 23 maggio 2023, è riconosciuto, su istanza di parte, il diritto al rimborso della tassa automobilistica, versata nell’anno di imposta 2023, qualora abbiano consegnato il veicolo per la demolizione, in conseguenza dei danni subiti dall’alluvione, a un centro autorizzato o ad un concessionario auto entro il 20 novembre 2023 e l’annotazione della radiazione del veicolo stesso risulti trascritta al Pubblico Registro Automobilistico entro la medesima data.
1 bis. Nei confronti dei soggetti, intestatari o utilizzatori di un veicolo alla data della dichiarazione dello stato emergenziale, in possesso dei requisiti indicati al comma 1, che non abbiano corrisposto la tassa automobilistica dovuta per l’anno di imposta 2023, non saranno attivate le procedure di recupero della tassa non versata.

Note del Redattore:

Pubblicazione successivamente integrata con Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 18/10/2023, n. 289

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