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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 03 ottobre 2023 , n. 13

MISURE URGENTI A SOSTEGNO DELLE COMUNITÀ E DEI TERRITORI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA COLPITI DAI RECENTI EVENTI EMERGENZIALI (1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 269 del 3 ottobre 2023

Art. 8
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 2 la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dalle risorse trasferite, con specifico vincolo di destinazione e nel limite dell’importo versato, dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, dalla stessa introitate tramite la raccolta fondi "Un aiuto per l’Emilia-Romagna" in cui confluiscono i proventi derivanti da pubbliche sottoscrizioni.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 3, 4 e 5 rispettivamente nel limite massimo di euro 1.000.000,00, euro 3.000.000,00 ed euro 1.000.000,00, per l’esercizio finanziario 2023, la Regione fa fronte mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 27 dicembre 2022, n. 25 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025) nell'ambito della Missione 20 - Fondi e accantonamenti, Programma 1 - Fondo di riserva.
3. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie per l’attuazione dei commi 1 e 2.

Note del Redattore:

Pubblicazione successivamente integrata con Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 18/10/2023, n. 289

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