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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 03 ottobre 2023 , n. 14

DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI DISTRETTI DEL BIOLOGICO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 270 del 3 ottobre 2023

Art. 1
Finalità e obiettivi
1. La presente legge, in conformità al Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e alla legge 9 marzo 2022, n. 23 Sito esterno (Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico) disciplina, riconosce, promuove e favorisce la libera aggregazione dei soggetti partecipanti ad un sistema produttivo locale, costituito da agricoltori biologici, allevatori e trasformatori biologici, cittadini, associazioni o enti locali, in distretti del biologico, al fine di incentivare sul territorio regionale la cultura del biologico e stabilire un modello di sviluppo sostenibile, conciliabile con i bisogni delle comunità presenti sul territorio regionale e non in contrasto con la tutela della biodiversità.
2. Fermo restando quanto previsto dall’ articolo 13, comma 5, della legge n. 23 del 2022 Sito esterno, la Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, attraverso la disciplina dei distretti del biologico si prefigge di:
a) migliorare e valorizzare la filiera dei prodotti biologici (produzione, confezionamento, commercializzazione, distribuzione, promozione dei prodotti biologici) e i rapporti commerciali tra i diversi soggetti;
b) favorire l’applicazione delle norme di certificazione della produzione biologica previste dal regolamento (UE) 2018/848 e dalla normativa statale;
c) valorizzare le attività legate all’agricoltura biologica, quali la vendita diretta, l’attività agrituristica, l’offerta di prodotti biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, il turismo rurale, culturale ed enogastronomico;
d) promuovere e sostenere le azioni finalizzate alla valorizzazione e conservazione della biodiversità, agricola e naturale, del paesaggio e del patrimonio storico-culturale;
e) sostenere e coordinare le iniziative di promozione dell'immagine del territorio e diffondere la conoscenza, i metodi e le pratiche agricole e zootecniche biologiche;
f) sostenere l’apicoltura in quanto attività fondamentale per la salvaguardia della biodiversità;
g) favorire azioni volte alla riduzione delle emissioni di gas serra e della produzione dei rifiuti;
h) riconoscere il ruolo strategico delle aree collinari, montane e delle Aree interne per lo sviluppo dell’agricoltura biologica, per la salvaguardia della biodiversità.

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