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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 03 ottobre 2023 , n. 14

DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI DISTRETTI DEL BIOLOGICO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 270 del 3 ottobre 2023

Art. 10
Disposizioni transitorie
1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi all’individuazione e riconoscimento dei distretti del biologico ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 28 ottobre 2019, n. 1816 ( Art. 13 del d.lgs. n. 228/2001 e successive modifiche - Disposizioni applicative per il riconoscimento dei “Distretti del cibo” ), si concludono secondo le disposizioni di cui alla medesima delibera.
2. Nell’atto di cui all’articolo 2, comma 6, la Giunta regionale definisce le modalità per l’adeguamento dei distretti del biologico già riconosciuti.

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