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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 03 ottobre 2023 , n. 14

DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI DISTRETTI DEL BIOLOGICO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 270 del 3 ottobre 2023

Art. 2
Distretti del biologico
1. Ai fini della presente legge si definiscono distretti del biologico, fermo restando quanto previsto dall’ articolo 13, commi 1 e 2, della legge n. 23 del 2022 Sito esterno e dall’ articolo 13, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 Sito esterno (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’ articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 Sito esterno), i distretti del cibo intesi quali sistemi produttivi locali, costituiti dai soggetti che coltivano e producono con metodo biologico, in una peculiare e distinta identità territoriale, storica e paesaggistica, e comunque caratterizzati in particolare:
a) dalla tutela delle produzioni tipiche locali;
b) da una realtà territoriale omogenea e tipicizzante del territorio derivante dall’integrazione tra le attività locali e dall’esistenza di produzioni tradizionali o tipiche;
c) da attività di diffusione del metodo biologico di coltivazione e di allevamento, nonché di sostegno e valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall’agricoltura;
d) dalla presenza di zone paesaggisticamente rilevanti, inclusi i monumenti naturali e le aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 Sito esterno (Legge quadro sulle aree protette) e le aree comprese nella Rete Natura 2000, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 Sito esterno (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche;
e) da un modello ambientale di cura del territorio inteso come un sistema interconnesso di unità ecosistemiche nelle quali e fra le quali conservare la biodiversità;
f) dalla sostenibilità ambientale attraverso l’impiego delle migliori tecniche disponibili rispettose dell’ambiente e dall’uso limitato dei prodotti fitosanitari.
2. Il distretto del biologico individua un territorio di operatività, non sovrapponibile a quello di altri distretti del biologico, con una incidenza percentuale della superficie coltivata con metodo biologico, ivi inclusa la superficie in conversione al metodo biologico, pari al 20 per cento della SAU totale. Il territorio minimo di operatività è di cinque Comuni contigui.
3. Al distretto del biologico devono obbligatoriamente partecipare le seguenti categorie di soggetti:
a) imprenditori agricoli biologici, singoli o associati, anche in regime di conversione ovvero a regime misto biologico e convenzionale che operano sul territorio del distretto, anche organizzati in reti di imprese;
b) soggetti singoli o associati, compresi le società cooperative e i consorzi, che intervengono nella filiera biologica dalla fase della produzione, della preparazione fino alla distribuzione;
c) associazioni di produttori biologici, se presenti sul territorio.
4. Gli imprenditori agricoli di cui al comma 3, lettera a), devono essere rappresentativi di una SAU biologica di almeno il 20 per cento della SAU BIO totale dei Comuni sul cui territorio insiste il distretto del biologico o, in alternativa, essere in numero non inferiore a trenta unità, rappresentative di almeno 400 ettari di SAU biologica, ivi inclusa la superficie in conversione al metodo biologico, e rappresentare almeno il 51 per cento dei componenti del consiglio direttivo.
5. Al distretto del biologico possono partecipare:
a) enti locali e altri enti pubblici che adottano politiche di tutela delle produzioni biologiche, di difesa dell’ambiente, di conservazione del suolo agricolo e di difesa della biodiversità;
b) enti di ricerca pubblici e privati che svolgono attività scientifica in materia di produzione biologica;
c) Università, enti accreditati per la gestione delle attività di formazione professionale, scuole e soggetti dell’ecosistema regionale di ricerca e innovazione che svolgono attività rivolta alla conoscenza e allo sviluppo delle produzioni biologiche;
d) enti e associazioni che svolgono attività di tutela e valorizzazione dell’ambiente e del territorio;
e) imprenditori agricoli, singoli o associati, che non adottano il metodo biologico;
f) enti e associazioni pubblici e privati, consorzi, fondazioni, aziende speciali, società a partecipazione pubblica ed enti economici regionali che svolgono attività nell'ambito della formazione, della promozione del territorio e dei prodotti agricoli, della ricerca e dell'innovazione finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo primario;
g) associazioni locali di consumatori;
h) organizzazioni di produttori;
i) organizzazioni professionali agricole, organizzazioni sindacali e associazioni di rappresentanza della cooperazione del territorio di riferimento;
j) altri soggetti privati volti a consolidare l’aggregazione e il confronto dei diversi interessi locali per la valorizzazione delle risorse e lo sviluppo economico del territorio, in sintonia con ambiente e tradizione storica.
6. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le caratteristiche dei soggetti partecipanti ai distretti del biologico, nonché le procedure e i criteri per la costituzione e per il riconoscimento da parte della Regione e i successivi controlli.
7. È vietata la costituzione di distretti del biologico comprendenti aree fortemente inquinate e aree da bonificare, quali i Siti di Interesse Nazionale (SIN), ove previsto dalla normativa statale di riferimento.

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