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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 03 ottobre 2023 , n. 14

DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI DISTRETTI DEL BIOLOGICO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 270 del 3 ottobre 2023

Art. 3
Comitato promotore del distretto del biologico
1. Il Comitato promotore del distretto del biologico, costituito dai soggetti di cui all’articolo 2, commi 3 e 5, promuove l’individuazione e la costituzione del distretto del biologico. I soggetti che aderiscono al Comitato formalizzano la loro partecipazione attraverso la stipula e la sottoscrizione di un protocollo costitutivo contenente le informazioni definite nell’atto della Giunta regionale di cui all’articolo 2, comma 6.
2. Le aziende biologiche, gli operatori biologici e i gruppi di operatori che aderiscono al Comitato promotore devono aver già notificato la propria attività al metodo di produzione biologica.
3. Il Comitato promotore individua al proprio interno un soggetto gestore per la rappresentanza esterna del Comitato medesimo e per l’inoltro della richiesta di riconoscimento alla Regione. Il Comitato, attraverso il proprio soggetto gestore, formula e sottopone alla Regione, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale, la proposta di individuazione e costituzione del distretto del biologico ai fini della relativa istruttoria. Alla proposta di individuazione sono allegati il protocollo costitutivo di cui al comma 1 e il Piano del distretto del biologico di cui all’articolo 4.

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