LEGGE REGIONALE 03 ottobre 2023 , n. 14
DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI DISTRETTI DEL BIOLOGICO
BOLLETTINO UFFICIALE n. 270 del 3 ottobre 2023
Art. 4
Piano del distretto del biologico
1.
Il Piano del distretto del biologico deve contenere le informazioni riguardanti i seguenti requisiti:
a)
denominazione;
b)
delimitazione territoriale del distretto del biologico, con indicazione della superficie minima condotta con metodo biologico, ivi inclusa la superficie in conversione all’agricoltura biologica;
c)
proposta di forma giuridica, conforme all’ordinamento in materia di forme associative e societarie tra soggetti pubblici e privati;
d)
elenco dei soggetti partecipanti e relativi ruoli ed interazioni tra gli stessi;
e)
proposta di organizzazione amministrativa, con l’indicazione dei componenti del Consiglio direttivo, indicazione del legale rappresentante e modalità di individuazione e decadenza dello stesso, ipotesi di statuto e ipotesi di regolamento;
f)
finalità del distretto del biologico e attività che si intendono realizzare in coerenza con gli obiettivi strategici individuati nel protocollo dal Comitato promotore;
g)
obiettivi, motivazioni e risultati attesi che definiscano la strategia di sviluppo, tra i quali la previsione di percentuale di incremento della superficie agricola utilizzata con il metodo biologico;
h)
attività di promozione per la costituzione di gruppi di operatori al fine di realizzare forme di certificazione di gruppo;
i)
previsione di impatto sulle condizioni di sostenibilità ambientale, sulla qualità della vita e del lavoro, nonché sulla vitalità economica del distretto del biologico.
2.
La Giunta regionale, nell’atto di cui all’articolo 2, comma 6, individua gli ulteriori elementi da inserire nel Piano, tra i quali:
a)
una relazione sulla situazione esistente;
b)
gli interventi per promuovere l’impiego delle migliori tecniche disponibili rispettose dell’ambiente;
c)
i sistemi di misurazione dei risultati attesi attraverso l’attività svolta dal distretto del biologico;
d)
gli interventi per promuovere investimenti a sostegno della filiera agroalimentare ed in particolare le attività di trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agroalimentari biologici;
e)
gli strumenti finanziari utili per il raggiungimento degli obiettivi.
3.
Il Piano ha validità triennale e può essere aggiornato nel corso del triennio.
4.
Al termine di ciascun triennio, il Consiglio direttivo trasmette alla Regione una relazione sull’attuazione del Piano.