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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 03 ottobre 2023 , n. 14

DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI DISTRETTI DEL BIOLOGICO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 270 del 3 ottobre 2023

Art. 7
Ulteriori misure regionali di promozione dei distretti del biologico
1. La Regione istituisce un Fondo per la promozione dei distretti del biologico, di seguito denominato Fondo, destinato alla realizzazione, in particolare, delle seguenti attività:
a) analisi, studi e ricerche di mercato e di settore;
b) azioni divulgative, informative e di educazione alimentare;
c) organizzazione o partecipazione a corsi, mostre e fiere;
d) diffusione di linee guida e conoscenze scientifiche;
e) pubblicazione di cataloghi e realizzazione di prodotti multimediali;
f) contributi ad aziende di piccole dimensioni per la copertura dei costi di certificazione biologica, con priorità per quelle che operano in zone montane e Aree interne svantaggiate.
2. Si demanda alla Giunta regionale la definizione dei criteri di priorità e/o premialità per quei distretti del biologico in cui la superficie coltivata con metodo biologico è superiore al 20 per cento della SAU totale del territorio facente parte del distretto del biologico.
3. Il distretto del biologico individua un territorio delimitato con attività agricole biologiche e peculiare e distinta identità territoriale, storica e paesaggistica, formato dall’insieme di territori comunali o parti di essi. Non possono esserci più distretti del biologico sovrapponibili territorialmente.
4. Il Fondo è ripartito secondo le modalità e i criteri definiti nell’atto di Giunta di cui all’articolo 2, comma 6.
5. La Regione, anche attraverso il proprio sito internet, favorisce la divulgazione dei distretti del biologico costituiti e delle migliori pratiche da questi messe in atto, promuovendo e valorizzando i risultati ottenuti.

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