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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 03 ottobre 2023 , n. 14

DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI DISTRETTI DEL BIOLOGICO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 270 del 3 ottobre 2023

Art. 8
Clausola valutativa
1. L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla competente commissione assembleare una relazione che fornisce informazioni sui seguenti aspetti:
a) quadro della diffusione dell’agricoltura biologica unitamente a distribuzione e caratteristiche delle imprese biologiche attive nel territorio regionale, anche rispetto alla situazione nazionale;
b) mappatura e caratteristiche dei distretti del biologico e loro processo di individuazione e costituzione nelle diverse realtà territoriali;
c) attuazione degli interventi previsti dal Piano del distretto del biologico e risultati conseguiti;
d) individuazione delle misure di promozione previste dall’articolo 7 che sono state realizzate e come hanno contribuito a valorizzare e sostenere le attività dei distretti del biologico;
e) eventuali criticità riscontrate nel corso dell’attuazione della legge.

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