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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 03 ottobre 2023 , n. 14

DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI DISTRETTI DEL BIOLOGICO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 270 del 3 ottobre 2023

Art. 9
Osservatorio regionale dei distretti del biologico
1. Al fine di monitorare l’attuazione e i risultati della presente legge, la Giunta regionale istituisce con propria deliberazione l’Osservatorio regionale dei distretti del biologico.
2. L’Osservatorio è presieduto dall’assessore regionale competente in materia di agricoltura. Nell’Osservatorio deve essere rappresentato ciascun distretto del biologico che ha ricevuto il riconoscimento regionale, oltre che le associazioni di produttori biologici che partecipano ad uno o più distretti del biologico riconosciuti.
3. La partecipazione all’Osservatorio è gratuita, senza oneri per la Regione, e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, rimborso o emolumento comunque denominato.

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