LEGGE REGIONALE 03 ottobre 2023 , n. 14
DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI DISTRETTI DEL BIOLOGICO
BOLLETTINO UFFICIALE n. 270 del 3 ottobre 2023
INDICE
Art. 1 - Finalità e obiettivi
Art. 2 - Distretti del biologico
Art. 3 - Comitato promotore del distretto del biologico
Art. 4 - Piano del distretto del biologico
Art. 5 - Organi e soggetti del distretto del biologico
Art. 6 - Revoca del riconoscimento
Art. 7 - Ulteriori misure regionali di promozione dei distretti del biologico
Art. 8 - Clausola valutativa
Art. 9 - Osservatorio regionale dei distretti del biologico
Art. 10 - Disposizioni transitorie
Art. 11 - Disposizioni finanziarie
Art. 12 - Entrata in vigore
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità e obiettivi
1.
La presente legge, in conformità al Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e alla
legge 9 marzo 2022, n. 23 (Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico) disciplina, riconosce, promuove e favorisce la libera aggregazione dei soggetti partecipanti ad un sistema produttivo locale, costituito da agricoltori biologici, allevatori e trasformatori biologici, cittadini, associazioni o enti locali, in distretti del biologico, al fine di incentivare sul territorio regionale la cultura del biologico e stabilire un modello di sviluppo sostenibile, conciliabile con i bisogni delle comunità presenti sul territorio regionale e non in contrasto con la tutela della biodiversità.
2.
Fermo restando quanto previsto dall’
articolo 13, comma 5, della legge n. 23 del 2022 , la Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, attraverso la disciplina dei distretti del biologico si prefigge di:
a)
migliorare e valorizzare la filiera dei prodotti biologici (produzione, confezionamento, commercializzazione, distribuzione, promozione dei prodotti biologici) e i rapporti commerciali tra i diversi soggetti;
b)
favorire l’applicazione delle norme di certificazione della produzione biologica previste dal regolamento (UE) 2018/848 e dalla normativa statale;
c)
valorizzare le attività legate all’agricoltura biologica, quali la vendita diretta, l’attività agrituristica, l’offerta di prodotti biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, il turismo rurale, culturale ed enogastronomico;
d)
promuovere e sostenere le azioni finalizzate alla valorizzazione e conservazione della biodiversità, agricola e naturale, del paesaggio e del patrimonio storico-culturale;
e)
sostenere e coordinare le iniziative di promozione dell'immagine del territorio e diffondere la conoscenza, i metodi e le pratiche agricole e zootecniche biologiche;
f)
sostenere l’apicoltura in quanto attività fondamentale per la salvaguardia della biodiversità;
g)
favorire azioni volte alla riduzione delle emissioni di gas serra e della produzione dei rifiuti;
h)
riconoscere il ruolo strategico delle aree collinari, montane e delle Aree interne per lo sviluppo dell’agricoltura biologica, per la salvaguardia della biodiversità.
Art. 2
Distretti del biologico
1.
Ai fini della presente legge si definiscono distretti del biologico, fermo restando quanto previsto dall’
articolo 13, commi 1 e 2, della legge n. 23 del 2022 e dall’
articolo 13, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’
articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 ), i distretti del cibo intesi quali sistemi produttivi locali, costituiti dai soggetti che coltivano e producono con metodo biologico, in una peculiare e distinta identità territoriale, storica e paesaggistica, e comunque caratterizzati in particolare:
a)
dalla tutela delle produzioni tipiche locali;
b)
da una realtà territoriale omogenea e tipicizzante del territorio derivante dall’integrazione tra le attività locali e dall’esistenza di produzioni tradizionali o tipiche;
c)
da attività di diffusione del metodo biologico di coltivazione e di allevamento, nonché di sostegno e valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall’agricoltura;
d)
dalla presenza di zone paesaggisticamente rilevanti, inclusi i monumenti naturali e le aree naturali protette di cui alla
legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e le aree comprese nella Rete Natura 2000, previste dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche;
e)
da un modello ambientale di cura del territorio inteso come un sistema interconnesso di unità ecosistemiche nelle quali e fra le quali conservare la biodiversità;
f)
dalla sostenibilità ambientale attraverso l’impiego delle migliori tecniche disponibili rispettose dell’ambiente e dall’uso limitato dei prodotti fitosanitari.
2.
Il distretto del biologico individua un territorio di operatività, non sovrapponibile a quello di altri distretti del biologico, con una incidenza percentuale della superficie coltivata con metodo biologico, ivi inclusa la superficie in conversione al metodo biologico, pari al 20 per cento della SAU totale. Il territorio minimo di operatività è di cinque Comuni contigui.
3.
Al distretto del biologico devono obbligatoriamente partecipare le seguenti categorie di soggetti:
a)
imprenditori agricoli biologici, singoli o associati, anche in regime di conversione ovvero a regime misto biologico e convenzionale che operano sul territorio del distretto, anche organizzati in reti di imprese;
b)
soggetti singoli o associati, compresi le società cooperative e i consorzi, che intervengono nella filiera biologica dalla fase della produzione, della preparazione fino alla distribuzione;
c)
associazioni di produttori biologici, se presenti sul territorio.
4.
Gli imprenditori agricoli di cui al comma 3, lettera a), devono essere rappresentativi di una SAU biologica di almeno il 20 per cento della SAU BIO totale dei Comuni sul cui territorio insiste il distretto del biologico o, in alternativa, essere in numero non inferiore a trenta unità, rappresentative di almeno 400 ettari di SAU biologica, ivi inclusa la superficie in conversione al metodo biologico, e rappresentare almeno il 51 per cento dei componenti del consiglio direttivo.
5.
Al distretto del biologico possono partecipare:
a)
enti locali e altri enti pubblici che adottano politiche di tutela delle produzioni biologiche, di difesa dell’ambiente, di conservazione del suolo agricolo e di difesa della biodiversità;
b)
enti di ricerca pubblici e privati che svolgono attività scientifica in materia di produzione biologica;
c)
Università, enti accreditati per la gestione delle attività di formazione professionale, scuole e soggetti dell’ecosistema regionale di ricerca e innovazione che svolgono attività rivolta alla conoscenza e allo sviluppo delle produzioni biologiche;
d)
enti e associazioni che svolgono attività di tutela e valorizzazione dell’ambiente e del territorio;
e)
imprenditori agricoli, singoli o associati, che non adottano il metodo biologico;
f)
enti e associazioni pubblici e privati, consorzi, fondazioni, aziende speciali, società a partecipazione pubblica ed enti economici regionali che svolgono attività nell'ambito della formazione, della promozione del territorio e dei prodotti agricoli, della ricerca e dell'innovazione finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo primario;
g)
associazioni locali di consumatori;
h)
organizzazioni di produttori;
i)
organizzazioni professionali agricole, organizzazioni sindacali e associazioni di rappresentanza della cooperazione del territorio di riferimento;
j)
altri soggetti privati volti a consolidare l’aggregazione e il confronto dei diversi interessi locali per la valorizzazione delle risorse e lo sviluppo economico del territorio, in sintonia con ambiente e tradizione storica.
6.
La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le caratteristiche dei soggetti partecipanti ai distretti del biologico, nonché le procedure e i criteri per la costituzione e per il riconoscimento da parte della Regione e i successivi controlli.
7.
È vietata la costituzione di distretti del biologico comprendenti aree fortemente inquinate e aree da bonificare, quali i Siti di Interesse Nazionale (SIN), ove previsto dalla normativa statale di riferimento.
Art. 3
Comitato promotore del distretto del biologico
1.
Il Comitato promotore del distretto del biologico, costituito dai soggetti di cui all’articolo 2, commi 3 e 5, promuove l’individuazione e la costituzione del distretto del biologico. I soggetti che aderiscono al Comitato formalizzano la loro partecipazione attraverso la stipula e la sottoscrizione di un protocollo costitutivo contenente le informazioni definite nell’atto della Giunta regionale di cui all’articolo 2, comma 6.
2.
Le aziende biologiche, gli operatori biologici e i gruppi di operatori che aderiscono al Comitato promotore devono aver già notificato la propria attività al metodo di produzione biologica.
3.
Il Comitato promotore individua al proprio interno un soggetto gestore per la rappresentanza esterna del Comitato medesimo e per l’inoltro della richiesta di riconoscimento alla Regione. Il Comitato, attraverso il proprio soggetto gestore, formula e sottopone alla Regione, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale, la proposta di individuazione e costituzione del distretto del biologico ai fini della relativa istruttoria. Alla proposta di individuazione sono allegati il protocollo costitutivo di cui al comma 1 e il Piano del distretto del biologico di cui all’articolo 4.
Art. 4
Piano del distretto del biologico
1.
Il Piano del distretto del biologico deve contenere le informazioni riguardanti i seguenti requisiti:
a)
denominazione;
b)
delimitazione territoriale del distretto del biologico, con indicazione della superficie minima condotta con metodo biologico, ivi inclusa la superficie in conversione all’agricoltura biologica;
c)
proposta di forma giuridica, conforme all’ordinamento in materia di forme associative e societarie tra soggetti pubblici e privati;
d)
elenco dei soggetti partecipanti e relativi ruoli ed interazioni tra gli stessi;
e)
proposta di organizzazione amministrativa, con l’indicazione dei componenti del Consiglio direttivo, indicazione del legale rappresentante e modalità di individuazione e decadenza dello stesso, ipotesi di statuto e ipotesi di regolamento;
f)
finalità del distretto del biologico e attività che si intendono realizzare in coerenza con gli obiettivi strategici individuati nel protocollo dal Comitato promotore;
g)
obiettivi, motivazioni e risultati attesi che definiscano la strategia di sviluppo, tra i quali la previsione di percentuale di incremento della superficie agricola utilizzata con il metodo biologico;
h)
attività di promozione per la costituzione di gruppi di operatori al fine di realizzare forme di certificazione di gruppo;
i)
previsione di impatto sulle condizioni di sostenibilità ambientale, sulla qualità della vita e del lavoro, nonché sulla vitalità economica del distretto del biologico.
2.
La Giunta regionale, nell’atto di cui all’articolo 2, comma 6, individua gli ulteriori elementi da inserire nel Piano, tra i quali:
a)
una relazione sulla situazione esistente;
b)
gli interventi per promuovere l’impiego delle migliori tecniche disponibili rispettose dell’ambiente;
c)
i sistemi di misurazione dei risultati attesi attraverso l’attività svolta dal distretto del biologico;
d)
gli interventi per promuovere investimenti a sostegno della filiera agroalimentare ed in particolare le attività di trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agroalimentari biologici;
e)
gli strumenti finanziari utili per il raggiungimento degli obiettivi.
3.
Il Piano ha validità triennale e può essere aggiornato nel corso del triennio.
4.
Al termine di ciascun triennio, il Consiglio direttivo trasmette alla Regione una relazione sull’attuazione del Piano.
Art. 5
Organi e soggetti del distretto del biologico
1.
Sono organi del distretto del biologico il Consiglio direttivo nonché gli altri organi necessari previsti dalla forma giuridica prescelta.
2.
Il presidente del Consiglio direttivo è individuato tra gli imprenditori di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a).
Art. 6
Revoca del riconoscimento
1.
La Regione può revocare il riconoscimento del distretto del biologico nel caso vengano meno i requisiti previsti dalla presente legge e dalla disciplina nazionale di riferimento, ovvero negli altri casi previsti dalla Giunta regionale nell’atto di cui all’articolo 2, comma 6.
Art. 7
Ulteriori misure regionali di promozione dei distretti del biologico
1.
La Regione istituisce un Fondo per la promozione dei distretti del biologico, di seguito denominato Fondo, destinato alla realizzazione, in particolare, delle seguenti attività:
a)
analisi, studi e ricerche di mercato e di settore;
b)
azioni divulgative, informative e di educazione alimentare;
c)
organizzazione o partecipazione a corsi, mostre e fiere;
d)
diffusione di linee guida e conoscenze scientifiche;
e)
pubblicazione di cataloghi e realizzazione di prodotti multimediali;
f)
contributi ad aziende di piccole dimensioni per la copertura dei costi di certificazione biologica, con priorità per quelle che operano in zone montane e Aree interne svantaggiate.
2.
Si demanda alla Giunta regionale la definizione dei criteri di priorità e/o premialità per quei distretti del biologico in cui la superficie coltivata con metodo biologico è superiore al 20 per cento della SAU totale del territorio facente parte del distretto del biologico.
3.
Il distretto del biologico individua un territorio delimitato con attività agricole biologiche e peculiare e distinta identità territoriale, storica e paesaggistica, formato dall’insieme di territori comunali o parti di essi. Non possono esserci più distretti del biologico sovrapponibili territorialmente.
4.
Il Fondo è ripartito secondo le modalità e i criteri definiti nell’atto di Giunta di cui all’articolo 2, comma 6.
5.
La Regione, anche attraverso il proprio sito internet, favorisce la divulgazione dei distretti del biologico costituiti e delle migliori pratiche da questi messe in atto, promuovendo e valorizzando i risultati ottenuti.
Art. 8
Clausola valutativa
1.
L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla competente commissione assembleare una relazione che fornisce informazioni sui seguenti aspetti:
a)
quadro della diffusione dell’agricoltura biologica unitamente a distribuzione e caratteristiche delle imprese biologiche attive nel territorio regionale, anche rispetto alla situazione nazionale;
b)
mappatura e caratteristiche dei distretti del biologico e loro processo di individuazione e costituzione nelle diverse realtà territoriali;
c)
attuazione degli interventi previsti dal Piano del distretto del biologico e risultati conseguiti;
d)
individuazione delle misure di promozione previste dall’articolo 7 che sono state realizzate e come hanno contribuito a valorizzare e sostenere le attività dei distretti del biologico;
e)
eventuali criticità riscontrate nel corso dell’attuazione della legge.
Art. 9
Osservatorio regionale dei distretti del biologico
1.
Al fine di monitorare l’attuazione e i risultati della presente legge, la Giunta regionale istituisce con propria deliberazione l’Osservatorio regionale dei distretti del biologico.
2.
L’Osservatorio è presieduto dall’assessore regionale competente in materia di agricoltura. Nell’Osservatorio deve essere rappresentato ciascun distretto del biologico che ha ricevuto il riconoscimento regionale, oltre che le associazioni di produttori biologici che partecipano ad uno o più distretti del biologico riconosciuti.
3.
La partecipazione all’Osservatorio è gratuita, senza oneri per la Regione, e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, rimborso o emolumento comunque denominato.
Art. 10
Disposizioni transitorie
1.
I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi all’individuazione e riconoscimento dei distretti del biologico ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 28 ottobre 2019, n. 1816 ( Art. 13 del d.lgs. n. 228/2001 e successive modifiche - Disposizioni applicative per il riconoscimento dei “Distretti del cibo” ), si concludono secondo le disposizioni di cui alla medesima delibera.
2.
Nell’atto di cui all’articolo 2, comma 6, la Giunta regionale definisce le modalità per l’adeguamento dei distretti del biologico già riconosciuti.
Art. 11
Disposizioni finanziarie
1.
Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, nel limite massimo di euro 50.000,00 per l’esercizio 2023 e di euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, la Regione fa fronte mediante fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi - Titolo 1 Spese correnti, “Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie.
2.
Per gli esercizi successivi al 2025, agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’
articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).
3.
Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge possono concorrere altresì le risorse dei Fondi strutturali europei assegnati alla Regione Emilia-Romagna.
Art. 12
Entrata in vigore
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.