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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 06 novembre 2023, n. 15

PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE CINETECA DI BOLOGNA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 305 del 6 novembre 2023

Art. 2
Partecipazione alla Fondazione Cineteca di Bologna
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata, ai sensi dell' articolo 64, comma 3, dello Statuto regionale, a partecipare alla Fondazione Cineteca di Bologna, di seguito denominata “Fondazione” , quale fondatore successivo. La partecipazione della Regione Emilia-Romagna ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024.
2. Per la partecipazione di cui al comma 1, la Regione è autorizzata a conferire al patrimonio della Fondazione un apporto iniziale una tantum pari a euro 500.000,00. Tale conferimento viene ripartito in due quote di uguale importo, da erogare la prima nel corso dell’esercizio finanziario 2024, la seconda nel corso dell’esercizio finanziario 2025.
3. La Regione è autorizzata a concedere alla Fondazione un contributo annuale il cui importo viene stabilito in un importo massimo di euro 800.000,00 per gli esercizi 2024 e 2025, mentre per gli esercizi successivi al 2025 viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.
4. La Fondazione è tenuta a presentare alla Regione entro il 30 novembre di ogni anno il documento previsionale programmatico dell’attività relativa all’esercizio successivo.
5. La Regione, allo scopo di garantire la continuità dei programmi della Fondazione, concede e liquida alla Fondazione stessa in un'unica soluzione il contributo di cui al comma 3.
6. La Fondazione è tenuta a presentare alla Regione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione illustrante gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati.
7. La partecipazione della Regione alla Fondazione è subordinata alla permanenza delle seguenti condizioni:
a) che lo statuto e le iniziative della Fondazione siano conformi ai principi dello Statuto della Regione Emilia-Romagna;
b) che la Fondazione non persegua fini di lucro.
8. Il Presidente della Giunta, o un suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione alla Fondazione e ad esercitare i diritti connessi.
9. La Giunta regionale nomina i rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione secondo quanto previsto dallo statuto della Fondazione medesima.

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