LEGGE REGIONALE 06 novembre 2023, n. 15
PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE CINETECA DI BOLOGNA
BOLLETTINO UFFICIALE n. 305 del 6 novembre 2023
INDICE
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Partecipazione alla Fondazione Cineteca di Bologna
Art. 3 - Norma finanziaria
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1.
La Regione Emilia-Romagna, perseguendo gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale e le finalità di promozione e sostegno della cultura di cui alla
legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna), al fine di favorire lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva e promuovere la conservazione, il restauro e la fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, con la presente legge disciplina la propria partecipazione alla Fondazione Cineteca di Bologna, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
Art. 2
Partecipazione alla Fondazione Cineteca di Bologna
1.
La Regione Emilia-Romagna è autorizzata, ai sensi dell'
articolo 64, comma 3, dello Statuto regionale, a partecipare alla Fondazione Cineteca di Bologna, di seguito denominata “Fondazione” , quale fondatore successivo. La partecipazione della Regione Emilia-Romagna ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024.
2.
Per la partecipazione di cui al comma 1, la Regione è autorizzata a conferire al patrimonio della Fondazione un apporto iniziale una tantum pari a euro 500.000,00. Tale conferimento viene ripartito in due quote di uguale importo, da erogare la prima nel corso dell’esercizio finanziario 2024, la seconda nel corso dell’esercizio finanziario 2025.
3.
La Regione è autorizzata a concedere alla Fondazione un contributo annuale il cui importo viene stabilito in un importo massimo di euro 800.000,00 per gli esercizi 2024 e 2025, mentre per gli esercizi successivi al 2025 viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.
4.
La Fondazione è tenuta a presentare alla Regione entro il 30 novembre di ogni anno il documento previsionale programmatico dell’attività relativa all’esercizio successivo.
5.
La Regione, allo scopo di garantire la continuità dei programmi della Fondazione, concede e liquida alla Fondazione stessa in un'unica soluzione il contributo di cui al comma 3.
6.
La Fondazione è tenuta a presentare alla Regione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione illustrante gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati.
7. La partecipazione della Regione alla Fondazione è subordinata alla permanenza delle seguenti condizioni:
a) che lo statuto e le iniziative della Fondazione siano conformi ai principi dello Statuto della Regione Emilia-Romagna;
b) che la Fondazione non persegua fini di lucro.
8.
Il Presidente della Giunta, o un suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione alla Fondazione e ad esercitare i diritti connessi.
9.
La Giunta regionale nomina i rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione secondo quanto previsto dallo statuto della Fondazione medesima.
Art. 3
Norma finanziaria
1.
Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, nel limite massimo di euro 250.000,00 per l’esercizio 2024 ed euro 250.000,00 per l’esercizio 2025 relativamente al conferimento per la partecipazione alla Fondazione, di cui all’articolo 2, comma 2, e nel limite massimo di euro 800.000,00 per l’esercizio 2024 ed euro 800.000,00 per l’esercizio 2025 relativamente alla concessione del contributo annuale, di cui all’articolo 2, comma 3, la Regione fa fronte mediante fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi - Titolo 1 Spese correnti, “Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie.
2.
Per gli esercizi successivi al 2025, agli oneri derivanti dalla partecipazione alla Fondazione, di cui all’articolo 2, comma 3, la Regione fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'
articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).
3.
Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge possono concorrere altresì le risorse dei Fondi strutturali europei assegnate alla Regione Emilia-Romagna e dalla stessa rese disponibili nell’ambito di procedure selettive a evidenza pubblica.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.