LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2023, n. 17
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2024
BOLLETTINO UFFICIALE n. 364 del 28 dicembre 2023
Art. 8
Perentorietà dei termini di cui all’
articolo 4, comma 5, della legge regionale n. 24 del 2017
1.
Le proroghe di cui all’
articolo 10 septies, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina), convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 2022, n. 51 e modificato con
decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 febbraio 2023, n. 14 non trovano applicazione, in coerenza con i casi ivi specificati, nelle ipotesi in cui siano in contrasto con i termini perentori di cui all’
articolo 4, comma 5, della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio), necessari ad assicurare la transizione ai nuovi strumenti urbanistici generali orientati al riuso e alla rigenerazione urbana e al contenimento del consumo di suolo, previsti dalla medesima legge regionale.