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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2023, n. 2

ATTRAZIONE, PERMANENZA E VALORIZZAZIONE DEI TALENTI AD ELEVATA SPECIALIZZAZIONE IN EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 49 del 21 febbraio 2023

Art. 14
Modalità di intervento
1. La Regione può sostenere direttamente o concedere contributi a favore di soggetti pubblici e privati per le finalità di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 della presente legge in base ad apposite convenzioni o avvisi pubblici, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di aiuti di Stato, anche avvalendosi delle proprie società in-house.
2. La Giunta regionale, con propri atti e nel pieno rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, definisce le modalità, le condizioni, i requisiti ed i criteri per la concessione, erogazione e revoca dei contributi previsti dai precedenti commi.

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