LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2023, n. 2
ATTRAZIONE, PERMANENZA E VALORIZZAZIONE DEI TALENTI AD ELEVATA SPECIALIZZAZIONE IN EMILIA-ROMAGNA
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 28 dicembre 2023, n. 17
Art. 12
(modificato comma 1 da art. 13 L.R. 28 dicembre 2023, n. 17)
Programmi annuali
1.
La Regione, anche in coerenza con quanto proposto dal Comitato regionale di cui all’articolo 11, sostiene iniziative volte a promuovere
l’offerta universitaria, le azioni di promozione e competizione degli Atenei a livello nazionale e internazionale, le infrastrutture universitarie, di ricerca e accoglienza, i servizi dedicati nonché il supporto diretto a talenti con elevata specializzazione per la loro attrazione e permanenza nel contesto regionale al fine di accrescere la competitività e la specializzazione di ambiti individuati di particolare rilevanza regionale anche in coerenza con gli indirizzi della Strategia regionale di specializzazione intelligente.
2.
Per gli obiettivi di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce programmi specifici annuali di intervento che individuano settori, filiere produttive e figure professionali definite come prioritarie per la promozione dell’attrazione e permanenza di talenti ad elevata specializzazione anche mediante l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 7.