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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2023, n. 2

ATTRAZIONE, PERMANENZA E VALORIZZAZIONE DEI TALENTI AD ELEVATA SPECIALIZZAZIONE IN EMILIA-ROMAGNA 

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 28 dicembre 2023, n. 17

Art. 16
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, nel limite massimo di euro 700.000,00 per l’esercizio finanziario 2023 e di euro 650.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025, la Regione fa fronte mediante fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi - Titolo 1 Spese correnti, “Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge possono concorrere altresì le risorse dei fondi strutturali europei assegnati alla regione Emilia-Romagna.
3. Per gli esercizi successivi al 2025, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’ articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 Sito esterno e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno ).

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