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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2023, n. 21

NUOVE NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 22 AGOSTO 1994, N. 37 (NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 368 del 28 dicembre 2023

Art. 8
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale trasmette alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
a) quali interventi sono stati realizzati in attuazione della presente legge;
b) l'ammontare delle risorse stanziate ed erogate con indicazione dei soggetti pubblici e privati beneficiari e dei risultati conseguiti;
c) le eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della presente legge.
2. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

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