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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 aprile 2023, n. 3

NORME PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DEL TERZO SETTORE, DELL'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA E DELLA CITTADINANZA ATTIVA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 101 del 13 aprile 2023

Art. 16
Principi in tema di procedimento di co-programmazione
1. I procedimenti di co-programmazione, oltre a quanto previsto dall’articolo 14, si svolgono nel rispetto dei seguenti principi:
a) autonomia organizzativa e regolamentare dell’amministrazione procedente;
b) coordinamento con la disciplina regionale in materia di programmazione e di pianificazione, anche di settore;
c) rendicontazione pubblica, secondo le modalità stabilite dall’amministrazione procedente, degli esiti dell’attività di co-programmazione, comprensivi degli eventuali interventi ad essa conseguenti;
d) considerazione degli esiti della valutazione di impatto sociale, relativi alle attività di interesse generale poste in essere, nei casi in cui sia previsto dalla disciplina statale di settore, nelle forme previste dalla presente legge, ai fini dell’attivazione e dell’aggiornamento dei procedimenti di co-programmazione.

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