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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 aprile 2023, n. 3

NORME PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DEL TERZO SETTORE, DELL'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA E DELLA CITTADINANZA ATTIVA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 101 del 13 aprile 2023

Art. 9
Reti associative
1. La Regione riconosce il ruolo delle articolazioni regionali delle reti associative di cui all’ articolo 41 del d.lgs. 117/2017 Sito esterno, in quanto soggetti idonei a svolgere in maniera efficace le funzioni di rappresentanza, coordinamento e supporto ai propri associati, in relazione alle politiche e ai contesti regionali.
2. La Regione in particolare riconosce le articolazioni regionali delle reti associative nazionali in relazione alle seguenti funzioni:
a) coordinamento e sintesi per la raccolta di istanze, nonché rappresentanza di bisogni e proposte in relazione alle attività di interesse generale svolte dagli enti affiliati;
b) condivisione e diffusione di informazioni, strumenti, prassi sull’intero territorio regionale;
c) attuazione di azioni di sistema, nonché di progetti innovativi di rilevanza regionale;
d) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo, e di assistenza tecnica nei confronti della propria base associativa;
e) attività di consulenza tecnica e supporto agli Enti del Terzo settore, in ordine all’attuazione della riforma di cui al d.lgs. 117/2017 Sito esterno, e ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 8, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera d), anche in collaborazione con i Centri di servizio per il volontariato.
3. Fatte salve le prerogative di cui all’ articolo 41 del d.lgs. 117/2017 Sito esterno, le reti associative possono concludere con i CSV, di cui all’articolo 8, accordi e convenzioni per lo svolgimento delle attività di cui all’ articolo 63 del d.lgs. 117/2017 Sito esterno.

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