LEGGE REGIONALE 13 aprile 2023, n. 3
NORME PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DEL TERZO SETTORE, DELL'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA E DELLA CITTADINANZA ATTIVA
BOLLETTINO UFFICIALE n. 101 del 13 aprile 2023
Art. 9
Reti associative
1.
La Regione riconosce il ruolo delle articolazioni regionali delle reti associative di cui all’
articolo 41 del d.lgs. 117/2017 , in quanto soggetti idonei a svolgere in maniera efficace le funzioni di rappresentanza, coordinamento e supporto ai propri associati, in relazione alle politiche e ai contesti regionali.
2.
La Regione in particolare riconosce le articolazioni regionali delle reti associative nazionali in relazione alle seguenti funzioni:
a)
coordinamento e sintesi per la raccolta di istanze, nonché rappresentanza di bisogni e proposte in relazione alle attività di interesse generale svolte dagli enti affiliati;
b)
condivisione e diffusione di informazioni, strumenti, prassi sull’intero territorio regionale;
c)
attuazione di azioni di sistema, nonché di progetti innovativi di rilevanza regionale;
d)
promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo, e di assistenza tecnica nei confronti della propria base associativa;
e)
attività di consulenza tecnica e supporto agli Enti del Terzo settore, in ordine all’attuazione della riforma di cui al
d.lgs. 117/2017 , e ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 8, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera d), anche in collaborazione con i Centri di servizio per il volontariato.
3.
Fatte salve le prerogative di cui all’
articolo 41 del d.lgs. 117/2017 , le reti associative possono concludere con i CSV, di cui all’articolo 8, accordi e convenzioni per lo svolgimento delle attività di cui all’
articolo 63 del d.lgs. 117/2017 .