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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 13 aprile 2023, n. 3

NORME PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DEL TERZO SETTORE, DELL'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA E DELLA CITTADINANZA ATTIVA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:  L.R. 12 luglio 2023, n. 7

Art. 10
Consiglio regionale del Terzo settore
1. Gli Enti del Terzo settore partecipano al confronto e alla concertazione con la Giunta tramite il Consiglio regionale del Terzo settore, di seguito denominato “Consiglio”.
2. Il Consiglio è presieduto e convocato dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.
3. Il Consiglio è composto:
a) dal Presidente o suo delegato;
b) da quattordici componenti designati, secondo procedure trasparenti e democratiche, dall’associazione degli Enti del Terzo settore più rappresentativa in Emilia-Romagna, individuata ai sensi dell’ articolo 65, comma 3, lettera b) del d.lgs. 117/2017 Sito esterno. I componenti sono scelti secondo modalità tali da garantire l’equa rappresentanza territoriale e delle diverse tipologie di Enti del Terzo settore;
c) da un rappresentante della Confederazione regionale dei Centri di servizio per il volontariato di cui all’articolo 8.
4. Sono invitati a partecipare alle sedute del Consiglio gli Assessori competenti in relazione ai temi e agli oggetti da trattare, ovvero i dirigenti o funzionari regionali da essi designati.
5. Partecipano altresì al Consiglio, in qualità di invitati permanenti:
a) un rappresentante di ANCI Emilia-Romagna;
b) un rappresentante dell’Associazione tra fondazioni di origine bancaria dell’Emilia-Romagna;
c) i membri dell’Ufficio di presidenza della Commissione assembleare competente.
6. Il Consiglio è costituito entro due mesi dall’insediamento dell’Assemblea legislativa e dura in carica fino all’insediamento della nuova Assemblea.
7. Per il funzionamento del Consiglio si applica il Capo I del Titolo III della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale).
8. La partecipazione al Consiglio è gratuita, senza oneri per la Regione, e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, rimborso o emolumento comunque denominato.

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