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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 13 aprile 2023, n. 3

NORME PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DEL TERZO SETTORE, DELL'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA E DELLA CITTADINANZA ATTIVA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:  L.R. 12 luglio 2023, n. 7

Art. 13
Assemblea regionale del Terzo settore
1. Il Presidente della Giunta regionale, sentito il Consiglio di cui all'articolo 10, indice annualmente l'Assemblea regionale del Terzo settore, di seguito denominata “Assemblea” , quale momento di confronto, verifica e proposta sulle politiche di interesse. L'Assemblea è costituita dagli Enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore, con sede nel territorio regionale.
2. Sono invitati a partecipare all'Assemblea gli enti locali, le aziende sanitarie di cui alla legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 Sito esterno) e le fondazioni di origine bancaria dell’Emilia-Romagna.
3. All’Assemblea viene presentato un rapporto della Giunta regionale, predisposto anche sulla base delle elaborazioni dell’Osservatorio.
4. In concomitanza con lo svolgimento dell’Assemblea regionale del Terzo settore, la Giunta presenta un’informativa alla commissione assembleare competente sul rapporto predisposto anche sulla base delle elaborazioni dell’Osservatorio.

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