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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 13 aprile 2023, n. 3

NORME PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DEL TERZO SETTORE, DELL'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA E DELLA CITTADINANZA ATTIVA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:  L.R. 12 luglio 2023, n. 7

Art. 14
Principi comuni
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 5, comma 1, promuovono, anche su iniziativa degli Enti del Terzo settore, rapporti di reciproca collaborazione, finalizzati al perseguimento di obiettivi condivisi tra amministrazioni pubbliche ed Enti del Terzo settore e, oltre a quanto previsto dai successivi articoli da 15 a 24, nel rispetto dei seguenti principi comuni:
a) i rapporti di collaborazione garantiscono il riconoscimento della centralità delle comunità locali, intese come sistema di relazioni tra le persone, le istituzioni, le famiglie, le organizzazioni sociali, ciascuna per le proprie competenze e responsabilità, per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra le persone;
b) i procedimenti amministrativi si svolgono nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 117/2017 Sito esterno, dai relativi provvedimenti ed atti attuativi, dalla legge n. 241 del 1990 Sito esterno, nonché della disciplina, statale e regionale, di settore, assicurando l’eliminazione degli adempimenti amministrativi superflui in conseguenza dell’iscrizione degli Enti del Terzo settore, partecipanti ai procedimenti, nel Registro unico nazionale del terzo settore;
c) le attività di interesse generale poste in essere dagli Enti del Terzo settore in collaborazione con le amministrazioni pubbliche in ogni caso garantiscono condizioni di accessibilità, equità e qualità dei servizi erogati dagli Enti del Terzo settore;
d) al verificarsi dei presupposti previsti dalla disciplina statale di settore, le attività di collaborazione fra amministrazioni pubbliche ed Enti del Terzo settore prevedono il ricorso a forme e modalità di valutazione dell’impatto, anche di tipo sociale, generato dalle attività medesime sulle comunità locali di riferimento, in applicazione di quanto stabilito dall’ articolo 7 della legge 6 giugno 2016, n. 106 Sito esterno (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale) e dai relativi atti e provvedimenti attuativi;
e) le attività di interesse generale, svolte ai sensi del presente Titolo, sono considerate ai fini delle attività di programmazione e di pianificazione, generale e settoriale, previste dalla disciplina vigente, e dei relativi aggiornamenti; in particolare, possono essere coordinate con la programmazione pluriennale dei contratti pubblici, nonché con l’approvazione degli strumenti di programmazione della valorizzazione ed affidamento dei beni pubblici, previsti dalla disciplina di settore;
f) le attività di collaborazione fra amministrazioni pubbliche ed Enti del Terzo settore si svolgono garantendo il rispetto del livello di tutela previsto dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ed il rispetto della normativa a tutela dei diritti di lavoratori, soci lavoratori e volontari.
2. Le attività indicate dall’ articolo 5 del d.lgs. 117/2017 Sito esterno possono essere svolte dagli Enti del Terzo settore nell’ambito dell’amministrazione condivisa, ai sensi della presente legge, anche come servizi di interesse generale ai sensi del diritto europeo, a condizione che l’Autorità locale emani il relativo atto di incarico nella forma e con il contenuto richiesto dal diritto europeo e dai principi dei Trattati e della giurisprudenza comunitaria, nonché valuti in concreto la natura economica o meno dei servizi, accertando che l’attività sia svolta senza scopo di lucro.
3. Al fine di assicurare livelli ulteriori di trasparenza e di pubblicità, relativi alle attività di interesse generale, messe in atto per effetto della collaborazione fra amministrazioni pubbliche ed Enti del Terzo settore, le amministrazioni procedenti, ferma restando la disciplina in materia di trasparenza amministrativa, possono prevedere all’interno del proprio sito istituzionale una modalità specifica di evidenziazione con la denominazione “Amministrazione condivisa”.
4. In coerenza con gli elementi costitutivi dell’amministrazione condivisa, quale comunanza di scopo ed attivazione di forme di collaborazione per la realizzazione di attività di interesse generale rivolte alla comunità locale, ed al fine di promuovere l’attuazione delle finalità previste dalla presente legge, le amministrazioni pubbliche e tutti i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, possono istituire “Punti di contatto per l’Amministrazione condivisa” all’interno di spazi, luoghi ed immobili, pubblici e privati, aperti ed accessibili al pubblico, nei quali fornire agli interessati informazioni in relazione alle attività di interesse generale attive, comprese le forme di raccolta fondi ed altre forme di opportunità e di partenariati speciali, attivabili ai sensi del presente Titolo, avvalendosi anche dei CSV e delle reti associative presenti sul territorio regionale.
5. Ai fini dell’attuazione della presente legge la Regione:
a) supporta gli enti locali, singoli e associati, anche mediante l’emanazione di linee guida, da adottarsi con deliberazione della Giunta regionale entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge;
b) promuove percorsi di formazione e partecipativi, per permettere ai soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, di realizzare i percorsi di amministrazione condivisa, osservarne le evoluzioni, garantire l’analisi dei risultati anche ex-post, da condividere successivamente nell’ambito delle sedi di rappresentanza del terzo settore e di confronto di cui al Titolo II.
6. La Regione promuove altresì iniziative di formazione e di divulgazione rivolte agli enti locali e agli Enti del Terzo settore, riguardanti le agevolazioni e gli incentivi, anche di natura fiscale, previsti dal d.lgs. 117/2017 Sito esterno e dalla legislazione nazionale e regionale di settore.
7. La Regione favorisce l’accesso dei volontari degli Enti del Terzo settore alla formazione programmata, erogata da organismi di formazione professionale di cui alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro).

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