LEGGE REGIONALE 13 aprile 2023, n. 3
NORME PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DEL TERZO SETTORE, DELL'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA E DELLA CITTADINANZA ATTIVA
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 12 luglio 2023, n. 7
Art. 17
Co-progettazione
1.
La co-progettazione, in applicazione dell’
articolo 55, comma 3, del d.lgs. 117/2017 , è la metodologia mediante la quale, anche a seguito degli esiti dei procedimenti di co-programmazione, di cui agli articoli 15 e 16, nonché sulla base di quanto previsto dagli atti a contenuto regolamentare e generale, le amministrazioni pubbliche e gli altri soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, attivano forme di collaborazione e di amministrazione condivisa, finalizzata allo svolgimento di una o più attività di interesse generale in favore della comunità locale e del perseguimento dell’interesse generale.
2.
La co-progettazione può ad avere ad oggetto più attività di interesse generale, fra quelle indicate dall’
articolo 5 d.lgs. 117/2017 , e può essere finalizzata alla valorizzazione, anche sociale, dei beni e degli immobili pubblici, ai sensi di quanto previsto dal presente Titolo.
3.
Al fine di sostenere rapporti di collaborazione, le amministrazioni pubbliche e gli altri soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, ferma restando la loro autonomia organizzativa e regolamentare, possono istituire e disciplinare l’organizzazione e la tenuta di elenchi di Enti del Terzo settore, con i quali attivare rapporti di collaborazione, ai sensi delle disposizioni del presente Titolo. In ogni caso, è garantito il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento ed economicità.
4.
L’attività di collaborazione attivata mediante co-progettazione, in coerenza con il principio di sussidiarietà orizzontale, realizza una cooperazione tra Enti del Terzo settore e pubblica amministrazione e opera per tutta la durata del rapporto.