LEGGE REGIONALE 13 aprile 2023, n. 3
NORME PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DEL TERZO SETTORE, DELL'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA E DELLA CITTADINANZA ATTIVA
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 12 luglio 2023, n. 7
Art. 19
Co-progettazione mediante accreditamento
1.
Le attività di interesse generale possono essere svolte mediante co-progettazioni, finalizzate, in attuazione dell’
articolo 55, comma 4, del d.lgs. 117/2017 , all’accreditamento di Enti del Terzo settore con i quali attivare rapporti di collaborazione, anche a seguito di iniziativa di questi ultimi.
2.
I procedimenti di co-progettazione nella forma dell’accreditamento si svolgono, oltre a quanto previsto dall’articolo 14, nel rispetto dei seguenti principi:
a)
autonomia organizzativa e regolamentare dell’amministrazione procedente;
b)
pubblicità, trasparenza e parità di trattamento;
c)
coordinamento con gli strumenti di programmazione e di pianificazione generale, variamente denominati, previsti dalla disciplina di settore inerenti le attività di interesse generale, oggetto di co-progettazione;
d)
rendicontazione degli interventi e delle attività svolte, conformemente a quanto previsto dall’
articolo 7, comma 3, della legge n. 106 del 2016 ;
e)
disciplina delle ipotesi di risoluzione del rapporto di collaborazione per effetto del venir meno dell’accreditamento.