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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 13 aprile 2023, n. 3

NORME PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DEL TERZO SETTORE, DELL'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA E DELLA CITTADINANZA ATTIVA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:  L.R. 12 luglio 2023, n. 7

Art. 20
Convenzioni con associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato
1. Le amministrazioni pubbliche e gli altri soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, possono attivare forme di convenzione con associazioni di promozione sociale (di seguito APS) e con organizzazioni di volontariato (di seguito ODV), che si avvalgono entrambe in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, ai sensi degli articoli 56 Sito esterno e 57 del d.lgs. 117/2017 Sito esterno, mediante procedimenti conformi ai principi dell’articolo 14 e tali da garantire che l’individuazione degli Enti del Terzo settore avvenga nel rispetto del principio di parità di trattamento e della disciplina in materia di trasparenza.
2. Ai fini della motivazione del provvedimento con il quale si indicano le ragioni di utilizzo dello strumento convenzionale, per “maggior favore rispetto al mercato” , ai fini della presente legge, si considerano anche gli impatti generati dall’attività di collaborazione nei confronti della comunità di riferimento, purché predeterminabili in modo oggettivo ex ante e valutabili in itinere ed ex post e ai sensi della disciplina statale di settore, conformemente a quanto stabilito dall’ articolo 7, comma 3, della legge n. 106 del 2016 Sito esterno, con conseguente rendicontabilità degli oneri sostenuti dagli Enti del Terzo settore per la valutazione e misurazione dell’impatto sociale.

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