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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 13 aprile 2023, n. 3

NORME PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DEL TERZO SETTORE, DELL'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA E DELLA CITTADINANZA ATTIVA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:  L.R. 12 luglio 2023, n. 7

Art. 22

(modificato comma 1 da art. 32 L.R. 12 luglio 2023, n. 7)

Uso di beni immobili e mobili
1. La Regione e gli altri enti di cui all’articolo 5, comma 1, possono rispettivamente affidare in gestione e concedere in comodato beni mobili e immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli Enti del Terzo settore, ai sensi dell’ articolo 71, comma 2, del d.lgs. 117/2017 Sito esterno, ivi compresi i beni confiscati alla criminalità organizzata assegnati alle amministrazioni locali. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), anche ai fini degli articoli 23, 27 e 28.
2. La Regione e gli altri enti di cui all’articolo 5, comma 1, possono realizzare, in collaborazione con gli Enti del Terzo settore, azioni di amministrazione condivisa dei beni comuni, finanziabili anche ai sensi della legge regionale n. 15 del 2018.
3. Oltre a quanto previsto dall’ articolo 71 del d.lgs. 117/2017 Sito esterno, ai fini della determinazione della durata massima del contratto di affidamento in gestione e comodato, le amministrazioni procedenti tengono conto della pluralità degli effetti positivi nei confronti della comunità di riferimento generabili dall’utilizzo dei beni concessi. Tale valorizzazione non coincide con la mera quantificazione economica dei benefici generati dall’uso, ma si estende a poste intangibili e non monetizzabili di grande rilevanza per la comunità. Ai fini della concessione del bene va allegata la documentazione che contiene, in via preventiva, la definizione degli effetti, condivisi con la comunità, che si vogliono generare ed i relativi indicatori per misurare le trasformazioni ed i cambiamenti positivi generati.
4. La Giunta regionale e gli enti di cui all’articolo 5, comma 1, disciplinano, ciascuno per il proprio ambito di competenza, secondo principi di trasparenza, imparzialità, pluralismo e parità di trattamento, i criteri e le procedure per l’attribuzione dei beni, senza oneri a carico delle amministrazioni procedenti, e le forme di rendicontazione pubblica dell’attività svolta attraverso i beni mobili e immobili.

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