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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 13 aprile 2023, n. 3

NORME PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DEL TERZO SETTORE, DELL'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA E DELLA CITTADINANZA ATTIVA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:  L.R. 12 luglio 2023, n. 7

Art. 23
Concessione di beni culturali immobili pubblici non statali
1. I beni culturali immobili di proprietà dei soggetti appartenenti al "Sistema delle amministrazioni regionali" di cui all’ articolo 1, comma 3 bis, lettera d), della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna), possono essere dati in concessione a Enti del Terzo settore, che svolgono le attività indicate all’articolo 5, comma 1, lettere d), f), i), k), o z), del d.lgs. 117/2017 Sito esterno, con pagamento di un canone agevolato, anche su richiesta degli enti stessi per l’attivazione di forme speciali di partenariato, ai sensi degli articoli 71, comma 3, e 89, comma 17, del d.lgs. 117/2017.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, i soggetti di cui al comma 1 predispongono un elenco dei beni culturali immobili, reso pubblico anche in forma telematica, per l’uso dei quali non è attualmente corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di manutenzione o restauro e di cui si intende affidare la concessione per lo svolgimento di attività di interesse generale, ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Sito esterno (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 Sito esterno).
3. Nell’ambito dei procedimenti avviati su istanza di Enti del Terzo settore, singoli o associati, le domande di attribuzione dei beni immobili devono avere, a pena di irricevibilità, il seguente contenuto minimo:
a) descrizione della proposta progettuale e inserimento nel contesto di riferimento;
b) indicazione degli interventi di manutenzione, di rifacimento e di riqualificazione proposti, ferme restando le finalità di tutela, previste dal d.lgs. 42/2004 Sito esterno;
c) quadro economico degli interventi e dei relativi oneri, compreso l’eventuale canone di concessione, nonché della stima dei ricavi di gestione, compreso l’eventuale contributo richiesto all’amministrazione concedente, anche a scomputo degli oneri;
d) proposta di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione, l’apertura alla pubblica fruizione e la migliore valorizzazione, con indicazione dell’eventuale apporto di soggetti diversi dagli Enti del Terzo settore, nei limiti e secondo quanto previsto dall’articolo 14, comma 1;
e) eventuale metodologia proposta con riferimento alla valutazione e misurazione dell’impatto sociale, ai sensi dell’ articolo 7, comma 3, della legge n. 106 del 2016 Sito esterno;
f) dichiarazioni dei legali rappresentanti degli Enti del Terzo settore in ordine al possesso dei requisiti, di ordine generale e di capacità, tecnica ed economica, necessari in relazione al progetto di gestione.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai beni culturali immobili di proprietà degli enti locali e degli altri soggetti di cui all’articolo 5, comma 1.

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