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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 13 aprile 2023, n. 3

NORME PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DEL TERZO SETTORE, DELL'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA E DELLA CITTADINANZA ATTIVA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:  L.R. 12 luglio 2023, n. 7

Art. 24
Contributi
1. La Regione sostiene le ODV e le APS di cui agli articoli 32 Sito esterno e 35 del d.lgs. 117/2017 Sito esterno, con sede legale in Emilia-Romagna, iscritte al Registro unico nazionale del terzo settore, mediante la concessione di contributi per lo svolgimento delle attività di interesse generale, di cui all’ articolo 5 del d.lgs. 117/2017 Sito esterno.
2. Per le finalità stabilite dalla presente legge, la Regione può inoltre assegnare, mediante proprie risorse, contributi:
a) all’associazione degli Enti del Terzo settore più rappresentativa in Emilia-Romagna, individuata ai sensi dell’ articolo 65, comma 3, lettera b), del d.lgs. 117/2017 Sito esterno, per la realizzazione di attività di analisi, studio e ricerca sui temi di interesse del terzo settore, anche in collaborazione con l’Osservatorio regionale per il Terzo settore, nonché le attività di supporto alle organizzazioni di terzo settore e per lo svolgimento di azioni volte alla promozione, valorizzazione e sperimentazione regionale;
b) agli organismi di rappresentanza unitaria a rilevanza provinciale liberamente costituiti da soggetti del terzo settore iscritti nelle rispettive sezioni del Registro unico nazionale del terzo settore per il sostegno delle attività di cui all’articolo 7, comma 5;
c) alle articolazioni regionali delle reti associative di cui all’articolo 9 per la realizzazione di progetti di diffusione e rilevanza regionale, di cui all’articolo 9, comma 2, anche in ragione delle funzioni di autocontrollo ad esse delegate;
d) ai Centri di servizio per il volontariato per il sostegno delle attività di cui all’articolo 8, comma 3.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2, ai sensi dell’ articolo 12 della legge n. 241 del 1990 Sito esterno.
4. La Giunta Regionale può istituire fondi di garanzia per l’accesso al credito o per l’abbattimento dei tassi di interesse per gli Enti del Terzo settore, anche se privi di personalità giuridica, al fine di consolidare la loro presenza sul territorio regionale.

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