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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 13 aprile 2023, n. 3

NORME PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DEL TERZO SETTORE, DELL'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA E DELLA CITTADINANZA ATTIVA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:  L.R. 12 luglio 2023, n. 7

Art. 25
1. La regione Emilia-Romagna, in attuazione dell’articolo 69 (Accesso al Fondo sociale europeo) del d.lgs. n. 117 del 2017 Sito esterno, nella fase di programmazione della destinazione del Fondo sociale europeo e degli altri finanziamenti europei, in relazione alle attività di interesse generale, di cui agli articoli 5 Sito esterno e 6 del d.lgs. 117/2017 Sito esterno, favorisce e promuove, con misure e azioni dedicate, l'accesso degli Enti del Terzo settore alle risorse finanziarie.
2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate nell’ambito dei procedimenti di amministrazione condivisa, di cui al presente Titolo, nonché per la valorizzazione di beni pubblici mediante la disciplina in materia di “Art-bonus” e di “Social-bonus”.
3. Le risorse di cui al comma 1, oltre agli strumenti previsti dai regolamenti sui fondi europei, possono essere utilizzati per promuovere forme speciali di partenariato ed azioni sociali innovative, quali espressione di innovazione sociale aperta, nonché per attivare l’utilizzo, anche sperimentale, degli strumenti di finanza ad impatto.
4. Ai fini della presente legge, per strumenti di finanza ad impatto si intende l’insieme di relazioni finanziarie in cui i diversi attori, pubblici e privati, intenzionalmente collaborano per la generazione di impatto sociale e ambientale positivo. Tali strumenti si fondano sulla misurabilità e addizionalità dell’impatto e prevedono che i flussi finanziari fra gli attori coinvolti siano subordinati alle evidenze di impatto.

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