Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 13 aprile 2023, n. 3

NORME PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DEL TERZO SETTORE, DELL'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA E DELLA CITTADINANZA ATTIVA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:  L.R. 12 luglio 2023, n. 7

Art. 26
Fondo regionale per l’innovazione sociale
1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge, è istituito, a valere sulle risorse di cui all’articolo 25, un apposito e distinto fondo pluriennale per l'innovazione sociale, con l'obiettivo di favorire la collaborazione fra enti locali, singoli e associati, Enti del Terzo settore e altri enti pubblici e privati. Il fondo è essenzialmente destinato a promuovere progetti volti a:
a) favorire la convivenza e l’integrazione sociale;
b) contrastare e prevenire le cause di disagio sociale, individuale e familiare, derivante da limitazioni personali e sociali, da condizione di non autosufficienza, da difficoltà economiche;
c) conciliare ed armonizzare i tempi di vita e di lavoro e garantire il raggiungimento di pari opportunità;
d) favorire e supportare il sistema integrato di interventi e servizi sociali e sociosanitari.
2. I beneficiari del fondo sono gli Enti del Terzo settore e gli enti locali, singoli e associati.
3. Il fondo è destinato altresì a finanziare le iniziative collaborative i cui obiettivi sono rivolti verso esigenze sociali con l'aspettativa esplicita di un impatto sociale intenzionale e misurabile. In fase di prima attuazione il fondo potrà inoltre essere destinato a supporto della progettazione di processi e strumenti di valutazione di impatto da parte degli Enti del Terzo settore.
4. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, con propri atti definisce annualmente gli ambiti di intervento, le caratteristiche delle progettualità di innovazione sociale e i relativi criteri di misurabilità dell'impatto sociale, le modalità di funzionamento del fondo, le condizioni, i requisiti ed i criteri per la concessione, erogazione e revoca dei finanziamenti di cui al comma 1, nonché le modalità di presentazione delle domande.
5. Decorsi tre anni dall’entrata in vigore della presente legge, il fondo di cui al comma 1 può essere destinato anche al sostegno di altri progetti di innovazione sociale riconducibili alle attività di cui all’ articolo 5 del d.lgs. 117/2017 Sito esterno.

Espandi Indice