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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 13 aprile 2023, n. 3

NORME PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DEL TERZO SETTORE, DELL'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA E DELLA CITTADINANZA ATTIVA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:  L.R. 12 luglio 2023, n. 7

Art. 28
Disposizioni in materia urbanistica e edilizia
1. La sede legale degli Enti del Terzo settore e i locali e spazi all’aperto in cui essi svolgono le proprie attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, possono essere collocati in edifici e in aree ricadenti in tutti gli ambiti del territorio comunale, anche in deroga alle destinazioni d'uso ammissibili, definite dagli strumenti urbanistici vigenti, ai sensi dell’ articolo 28 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia). L'insediamento degli Enti del Terzo settore è subordinato alla verifica dell'osservanza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza, non comporta il mutamento d'uso delle unità immobiliari esistenti, né il pagamento del contributo di costruzione ed è attuato, in assenza di opere edilizie, senza titolo abilitativo.
2. Gli interventi edilizi di nuova costruzione e di riuso e di rigenerazione urbana attuati all’interno del territorio urbanizzato per la costruzione o il recupero della sede degli Enti del Terzo settore, purché non di tipo produttivo, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore, e dei locali e spazi all’aperto in cui essi svolgono le proprie attività istituzionali, sono realizzati in conformità alle previsioni del Piano Urbanistico Generale (PUG) e del regolamento edilizio, fatta salva la possibilità di usufruire del permesso di costruire in deroga, di cui all’ articolo 20 della legge regionale n. 15 del 2013, e sono esonerati dal pagamento del contributo di costruzione.
3. Per realizzare le finalità di cui all’ articolo 7, comma 2, della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio), gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica prevedono e privilegiano, tra gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana riguardanti spazi ed edifici sia pubblici sia privati, le sedi degli Enti del Terzo settore e i locali e gli spazi all’aperto di pertinenza in cui si svolgono le relative attività istituzionali, da considerarsi pertanto tra le nuove funzioni diversificate quali spazi e strutture di servizio pubblico.
4. Allo scopo di attivare processi di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e promuovere, in particolare, lo sviluppo di iniziative sociali e culturali, i Comuni favoriscono l'utilizzazione temporanea di tali edifici da parte degli Enti del Terzo settore, ai sensi dell’ articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2017.
5. Allo scopo di favorire l’integrazione delle politiche di promozione sociale, nel PUG, il Comune coinvolge le rappresentanze degli Enti del Terzo settore presenti nel territorio comunale nell’ambito delle forme di consultazione e partecipazione dei cittadini di cui all’ articolo 45, comma 8, della legge regionale n. 24 del 2017, per fornire una completa informazione sulle previsioni pianificatorie e acquisire elementi di conoscenza e giudizio, di cui tener conto nell’assunzione delle determinazioni conclusive sul piano.

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