LEGGE REGIONALE 13 aprile 2023, n. 3
NORME PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DEL TERZO SETTORE, DELL'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA E DELLA CITTADINANZA ATTIVA
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 12 luglio 2023, n. 7
Art. 30
Norma finanziaria
1.
Agli oneri derivanti dall’attuazione degli interventi di cui alla presente legge, per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, la Regione farà fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dalle risorse autorizzate con riferimento alla
legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della
legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)) e alla
legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della
l.r. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della
legge 11 agosto 1991, n. 266
- Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della
l.r. 31 maggio 1993, n. 26)) nell’ambito della Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 8 – Cooperazione e associazionismo, nel Bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2023-2025, nonché dalle risorse previste in sede di programmazione della destinazione del Fondo sociale europeo.

2.
La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.
3.
Per gli esercizi successivi al 2025, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall’
articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1
e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42
).


