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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 13 aprile 2023, n. 3

NORME PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DEL TERZO SETTORE, DELL'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA E DELLA CITTADINANZA ATTIVA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:  L.R. 12 luglio 2023, n. 7

Art. 4
Ambito di applicazione
1. La presente legge si applica agli Enti del Terzo settore di cui all' articolo 4 del d.lgs. 117/2017 Sito esterno, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) di cui all' articolo 45 del d.lgs. 117/2017 Sito esterno, con sede o ambito di operatività nel territorio della regione Emilia-Romagna.
2. Le attività di interesse generale individuate dall’ articolo 5 del d.lgs. 117/2017 Sito esterno sono svolte in conformità alle norme che ne disciplinano l'esercizio. Sono fatte salve le discipline normative speciali regionali delle singole attività di interesse generale.
3. Resta fermo quanto previsto dalla legge regionale 17 luglio 2014, n. 12 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Abrogazione della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7“Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 Sito esterno” ).

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