LEGGE REGIONALE 13 aprile 2023, n. 3
NORME PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DEL TERZO SETTORE, DELL'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA E DELLA CITTADINANZA ATTIVA
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 12 luglio 2023, n. 7
Art. 4
Ambito di applicazione
1.
La presente legge si applica agli Enti del Terzo settore di cui all'
articolo 4 del d.lgs. 117/2017
, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) di cui all'
articolo 45 del d.lgs. 117/2017
, con sede o ambito di operatività nel territorio della regione Emilia-Romagna.
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2.
Le attività di interesse generale individuate dall’
articolo 5 del d.lgs. 117/2017
sono svolte in conformità alle norme che ne disciplinano l'esercizio. Sono fatte salve le discipline normative speciali regionali delle singole attività di interesse generale.
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3.
Resta fermo quanto previsto dalla
legge regionale 17 luglio 2014, n. 12 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Abrogazione della
legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7“Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della
legge 8 novembre 1991, n. 381
” ).
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