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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 13 aprile 2023, n. 3

NORME PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DEL TERZO SETTORE, DELL'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA E DELLA CITTADINANZA ATTIVA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:  L.R. 12 luglio 2023, n. 7

Art. 8
Centri di servizio per il volontariato
1. La Regione riconosce il ruolo dei Centri di servizio per il volontariato (di seguito anche CSV) accreditati ai sensi dell’ articolo 61 del d.lgs. 117/2017 Sito esterno nel territorio dell’Emilia-Romagna.
2. La Regione promuove i CSV nel loro fine di organizzare, gestire e erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli Enti del Terzo settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato, nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi strategici generali, definiti dall'Organismo nazionale di controllo (ONC) ai sensi dell’ articolo 64, comma 5, lettera d), del d.lgs. 117/2017 Sito esterno.
3. Ferme restando le prerogative di cui all’ articolo 63 del d.lgs. 117/2017 Sito esterno, la Regione riconosce e promuove lo svolgimento da parte dei CSV delle attività finalizzate a:
a) supportare la costruzione di partnership fra Enti del Terzo settore nonché il monitoraggio e l’assistenza tecnica alle progettazioni finanziate a valere su fondi regionali e nazionali;
b) promuovere la cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva, in particolare fra ragazze e ragazzi, e il protagonismo giovanile nel terzo settore, anche grazie alla collaborazione con le istituzioni scolastiche e le agenzie formative;
c) attivare e sensibilizzare le risorse di volontariato presenti sul territorio, anche nei casi di situazioni straordinarie ed emergenziali, e svolgere funzioni di raccordo e facilitazione dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, in una logica di promozione del welfare di comunità;
d) erogare formazione e consulenza agli Enti del Terzo settore in ordine all’attuazione della riforma di cui al d.lgs. 117/2017 Sito esterno, anche in collaborazione con le articolazioni regionali delle reti associative di cui all’ articolo 41 del d.lgs. 117/2017 Sito esterno;
e) collaborare con gli organismi unitari, di cui all’articolo 7, nell’individuazione dei fabbisogni di supporto tecnico, formativo e informativo, per promuovere e rafforzare la presenza delle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale del territorio, anche nello svolgimento di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera d);
f) collaborare con l’Osservatorio regionale del Terzo settore nella raccolta e analisi di informazioni e dati, con particolare riferimento alle necessità del territorio e alle priorità di intervento.

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