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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 13 aprile 2023, n. 3

NORME PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DEL TERZO SETTORE, DELL'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA E DELLA CITTADINANZA ATTIVA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:  L.R. 12 luglio 2023, n. 7

TITOLO I
Finalità e principi
Art. 1

(modificato comma 8 da art. 27 L.R. 12 luglio 2023, n. 7)

Principi
1. La regione Emilia-Romagna, in attuazione degli articoli 7 e 9 della legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna), favorisce le forme di democrazia partecipata alle scelte delle istituzioni regionali, riconosce e valorizza l’autonoma iniziativa delle persone in forma singola o associata per lo svolgimento di attività di interesse generale e di rilevanza sociale nel quadro dello sviluppo civile e socioeconomico, assicurando il carattere universalistico del sistema di garanzie sociali. Riconosce e valorizza la funzione delle formazioni sociali attraverso le quali si esprime e si sviluppa la dignità della persona nonché la coscienza democratica, civile e sociale dei cittadini che concorrono al perseguimento del bene comune e al raggiungimento di obiettivi prioritari come la salvaguardia della salute, la piena occupazione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, la disponibilità abitativa, la mobilità, la diffusione dell’istruzione e della cultura.
2. La Regione riconosce il ruolo, il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo settore di cui all’ articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Sito esterno (Codice del Terzo settore, a norma dell’ articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 Sito esterno) quale elemento caratterizzante la società regionale, in quanto fattore di coesione sociale, sviluppo e resilienza delle comunità locali, nonché motore di innovazione sociale orientata a rispondere ai bisogni dei cittadini, con particolare riferimento ai più fragili, e ne sostiene lo sviluppo, la qualificazione e la diffusione territoriale, con particolare attenzione alle aree territoriali più fragili e marginali.
3. La Regione riconosce l’autonomia e la funzione di autogoverno degli Enti del Terzo settore, che operano e svolgono la loro attività nell’ambito regionale, nelle forme indicate ai sensi dell’ articolo 4 del d.lgs. 117/2017 Sito esterno, e ne valorizza le forme di rappresentanza e coordinamento regionale e territoriale.
4. La Regione riconosce il valore fondamentale della cooperazione sociale, dell’impresa sociale, del volontariato, della promozione sociale, nonché della mutualità, quale prerogativa degli Enti del Terzo settore, sia in quanto forme originali e spontanee di adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà all’interno della comunità, sia in quanto forme di produzione di valore sociale ed economico finalizzate al raggiungimento di obiettivi di coesione e interesse generale.
5. La Regione riconosce l’apporto positivo degli Enti del Terzo settore nella co-costruzione, nelle forme e con le modalità stabilite dalla presente legge, dell’amministrazione condivisa in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, previsto dall’ articolo 118, quarto comma, della Costituzione Sito esterno e come interlocutore attivo nella realizzazione di obiettivi di sviluppo sostenibile e solidale.
6. La Regione, nello svolgimento delle attività di programmazione e di pianificazione di sua competenza, assicura il coinvolgimento e la partecipazione della rappresentanza del terzo settore.
7. Per principio di sussidiarietà orizzontale, ai fini della presente legge, si intende lo svolgimento di attività di interesse generale, fra quelle indicate dall’ articolo 5 del d.lgs. 117/2017 Sito esterno, sulla base della comunanza di scopo, concretamente individuato e coerente con le finalità perseguite dalla Regione e dal sistema pubblico in generale.
8. La Regione riconosce e promuove il ruolo attivo dei cittadini, singoli e associati in gruppi informali, associazioni, fondazioni, enti morali, ... anche privi di personalità giuridica, non qualificati come Enti del Terzo settore ai sensi dell’ articolo 4 d.lgs. 117/2017 Sito esterno, nonché tutte le altre forme di protagonismo civico, variamente denominate. Ne valorizza la partecipazione civica alle attività delle amministrazioni pubbliche, anche in applicazione della disciplina vigente in materia di partecipazione, di cui alla legge regionale 22 ottobre 2018, n. 15 (Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3), e ne promuove il contributo diffuso, in quanto espressioni di cittadinanza attiva e responsabilità comunitaria, anche finalizzato alla cura dei beni comuni e, in generale, al conseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU, nelle forme consentite dalla vigente normativa.
9. La Regione agisce affinché le attività di interesse generale poste in essere dagli Enti del Terzo settore in collaborazione con le amministrazioni pubbliche si svolgano nel rispetto dei livelli di tutela previsti dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e della normativa in materia di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, salvaguardia del diritto ad un lavoro dignitoso, qualità e inclusione sociale.
10. La presente legge costituisce, ai sensi della vigente disciplina europea e statale, la base giuridica per il trattamento dei dati relativi alle attività poste in essere dai soggetti di cui all’articolo 5, comma 1 e al Titolo II, nell’esercizio delle funzioni disciplinate dalla presente legge. Le modalità di trattamento dei dati sono disciplinate con successivo atto della Giunta regionale.
Art. 2
Finalità
1. La presente legge, nel promuovere e sostenere il ruolo attivo e distintivo degli Enti del Terzo settore, nonché dei soggetti di cui all’articolo 6, operanti nel territorio della regione Emilia-Romagna, anche mediante relazioni collaborative con le amministrazioni pubbliche, persegue le seguenti finalità:
a) valorizzare e disciplinare nell’ambito delle proprie competenze il sistema della rappresentanza degli Enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dal Titolo II;
b) promuovere e diffondere, in attuazione delle discipline di settore, la cultura del volontariato e quella del dono, secondo quanto previsto dal Titolo III;
c) promuovere, valorizzare e sostenere il protagonismo di tutti i soggetti di tutte le età, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, che si attivano per la partecipazione alla vita di comunità, inclusiva e aperta e, in particolare, giovanile;
d) sostenere i soggetti di cui all’articolo 1, comma 8, ai fini della valutazione in merito all’acquisizione della qualifica di Enti del Terzo settore di cui all’ articolo 4 del d.lgs. 117/2017 Sito esterno;
e) promuovere e valorizzare le imprese sociali coerentemente con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 Sito esterno (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell' articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106 Sito esterno);
f) favorire l’integrazione delle politiche pubbliche e delle risorse in funzione dell’innovazione aperta, della qualificazione della spesa e della promozione di ecosistemi stabili all’interno delle comunità, fondati sul principio di sussidiarietà orizzontale, su legami autentici di fiducia e di solidarietà e sulla produzione di forme di economia ad impatto sociale;
g) favorire l’approccio alla cultura secondo i principi espressi dalla Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, ratificata dalla Repubblica Italiana con la legge 1 ottobre 2020, n. 133 Sito esterno (Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005);
h) contribuire al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, anche attraverso le forme di collaborazione con le amministrazioni pubbliche, in applicazione di quanto previsto dal Titolo III;
i) favorire e incentivare l’impiego delle nuove tecnologie anche ai fini del superamento del digital divide, infrastrutturale e di competenze, nonché del rafforzamento della coesione sociale in tutti i territori, con particolare attenzione alle aree interne o rurali e alla creazione di governance democratiche e comunitarie, vere e proprie comunità digitali legate alla valorizzazione dei dati come beni comuni;
j) favorire processi di innovazione sociale, anche nella forma di innovazione amministrativa;
k) promuovere il contrasto alla violenza di genere, riconoscendo nell’attività dei centri antiviolenza istituiti come Enti del Terzo settore un fattore centrale per la prevenzione, il contrasto e il sostegno alle donne vittime di violenza, in applicazione della legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere);
l) promuovere la diffusione di una cultura di parità e di contrasto alle forme di discriminazione in applicazione della l.r. 6/2014 e della legge regionale 1 agosto 2019, n. 15 (Legge regionale contro le discriminazioni e le violenze determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere);
m) promuovere in applicazione della legge regionale 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace) le attività di cooperazione internazionale;
n) promuovere, come indicato all’ art. 5, comma 1, lettera l) del d.lgs. 117/2017 Sito esterno, le attività extra-scolastiche e socioeducative finalizzate al contrasto delle povertà educative, al supporto al benessere e al protagonismo giovanile per la cittadinanza attiva, l’inclusione e il coinvolgimento nella vita di comunità, in applicazione della legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni), anche per sostenere le famiglie nella conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e la natalità;
o) promuovere la cultura della trasparenza e della rendicontazione e valutazione, anche degli impatti generati dalla creazione di rapporti collaborativi fra amministrazioni pubbliche ed Enti del Terzo settore, quale tratto distintivo dell’amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva, secondo quanto previsto dal Titolo III;
p) promuovere, nelle forme stabilite dalla disciplina di settore, l’utilizzo degli strumenti di finanza ad impatto sociale, al fine di incentivare l’attivazione di rapporti collaborativi, funzionali al conseguimento delle finalità stabilite dalla presente legge, e delle forme di amministrazione condivisa, previste dal Titolo III;
q) promuovere il confronto sul tema del lavoro nell’ambito delle attività del terzo settore per distinguere i ruoli fra lavoro dipendente o volontario, rilevando anche la presenza di attività da riconoscere come tali, nonché la valorizzazione del volontariato, anche attraverso il riconoscimento di crediti formativi;
r) promuovere l’inclusione sociale, scolastica e lavorativa delle persone con disabilità, favorendo le pari opportunità e favorendo il contrasto ad ogni forma di discriminazione basata sulla condizione di disabilità, avendo a riferimento la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, ratificata dall’Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18 Sito esterno (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), il Pilastro europeo dei diritti sociali nonché il modello di disabilità basato sui diritti umani e sulla qualità di vita;
s) promuovere l’attuazione di quanto previsto dall’ articolo 5, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 117 del 2017 Sito esterno.
Art. 3

(sostituita lett. a) comma 1 da art. 28 L.R. 12 luglio 2023, n. 7)

Oggetto
1. La presente legge in applicazione degli articoli 2, 3, 4, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione Sito esterno e con riferimento alle materie di competenza regionale, ai sensi dell’ articolo 117, comma terzo, della Costituzione Sito esterno, detta disposizioni in materia di terzo settore e di cittadinanza attiva, in particolare:
a) disciplina le forme e le modalità di rappresentanza degli Enti del Terzo settore presso la Regione e le altre autonomie locali del territorio regionale nonché le sedi di confronto con esse;
b) disciplina le forme di sostegno e di coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo settore nell’esercizio delle funzioni regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento nei settori in cui operano in relazione alle attività di interesse generaledi cui all’ articolo 5 del d.lgs. 117/2017 Sito esterno, nonché le forme e modalità di realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni e progetti generati dalle comunità;
c) cura la raccolta e l’aggiornamento di buone pratiche sul territorio regionale al fine dell’attivazione delle forme e dei rapporti di collaborazione fra le amministrazioni pubbliche ed i cittadini, singoli e associati, quale espressione di cittadinanza attiva, non riconducibile agli Enti del Terzo settore, di cui all’ articolo 4 del d.lgs. 117/2017 Sito esterno, secondo quanto previsto dall’articolo 6.
Art. 4
Ambito di applicazione
1. La presente legge si applica agli Enti del Terzo settore di cui all' articolo 4 del d.lgs. 117/2017 Sito esterno, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) di cui all' articolo 45 del d.lgs. 117/2017 Sito esterno, con sede o ambito di operatività nel territorio della regione Emilia-Romagna.
2. Le attività di interesse generale individuate dall’ articolo 5 del d.lgs. 117/2017 Sito esterno sono svolte in conformità alle norme che ne disciplinano l'esercizio. Sono fatte salve le discipline normative speciali regionali delle singole attività di interesse generale.
3. Resta fermo quanto previsto dalla legge regionale 17 luglio 2014, n. 12 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Abrogazione della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7“Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 Sito esterno” ).
Art. 5
Principi in tema di esercizio delle funzioni amministrative
1. La regione Emilia-Romagna e i suoi enti dipendenti, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale e, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e regolamentare, gli enti locali singoli o associati, nell'esercizio delle rispettive funzioni nelle materie di competenza regionale, riconoscono, valorizzano e promuovono il ruolo, la funzione sociale e la collaborazione con gli Enti del Terzo settore nello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’ articolo 5 del d.lgs. 117/2017 Sito esterno.
2. Gli enti di cui al comma 1 assicurano, nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi inerenti le attività di interesse generale, il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo settore, anche attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e convenzionamento, secondo quanto previsto dal Titolo III.
3. Il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo settore avviene, in ogni caso, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, ragionevolezza, proporzionalità, parità di trattamento nonché applicando il principio di economicità di cui all’ articolo 81 della Costituzione Sito esterno.
4. La Regione promuove, sia nei rapporti di collaborazione con gli Enti del Terzo settore, sia nella relazione con i propri enti dipendenti di cui al comma 1 e con gli enti locali, ferma restando la loro autonomia, l’adozione di linee guida inerenti le modalità per l’affidamento agli Enti del Terzo settore dei servizi di interesse generale, improntati al rispetto di standard di qualità e, nei casi previsti dalla disciplina di settore, di impatto sociale del servizio, nonché l’individuazione di criteri e modalità per la verifica dei risultati in termini di qualità ed efficacia della prestazione e degli impatti prodotti nei diversi ambiti.
5. La Regione promuove l’effettività dei principi enunciati dalla  “Carta della cittadinanza digitale” , ai sensi di quanto previsto nel capo I, sezione II del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Sito esterno (Codice dell’amministrazione digitale).
Art. 6

(modificato comma 1 da art. 29 L.R. 12 luglio 2023, n. 7)

Principi in tema di esercizio delle funzioni amministrative per cittadini ed enti associativi non di terzo settore
1. I comuni, nell’ambito delle proprie competenze, regolano i rapporti con cittadini, singoli e associati, anche in gruppi informali, associazioni, fondazioni, enti morali e ..., anche privi di personalità giuridica, non qualificati come Enti del Terzo settore ai sensi dell’ articolo 4 del d.lgs. 117/2017 Sito esterno, nonché con tutte le altre forme di protagonismo civico, variamente denominate, nel rispetto della disciplina di diritto civile. In particolare, adottano i provvedimenti attributivi di vantaggi economici in conformità all’ articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e agiscono nel rispetto del  decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).
2. I comuni, nei rapporti con i soggetti di cui al comma 1, perseguono le seguenti finalità:
a) garantire l’effettività della partecipazione civica alle attività delle amministrazioni pubbliche, promuovendo modalità operative condivise;
b) incrementare la qualità democratica nella fase di elaborazione delle politiche pubbliche, nel rispetto delle competenze attribuite ai diversi soggetti istituzionali e della loro autonomia;
c) promuovere l'innovazione sociale e istituzionale;
d) sostenere l'impegno e l’auto-organizzazione delle persone nella cura dei beni comuni quali il territorio, l'ambiente, l'istruzione, i servizi pubblici, le infrastrutture sociali, la gestione dei dati e la conoscenza;
e) promuovere percorsi di evoluzione della cittadinanza attiva e delle forme non strutturate di volontariato e di associazionismo verso figure di Enti del Terzo settore, ai sensi dell’ articolo 4 del d.lgs. 117/2017 Sito esterno.
3. La Giunta regionale cura la raccolta e l’aggiornamento di buone pratiche sul territorio regionale basate sulla ricognizione delle singole norme applicabili ai rapporti di cui al comma 1, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, sentito il Consiglio regionale del Terzo settore di cui all’articolo 10.

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