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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 26 aprile 2023, n. 4

PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO CICLISTICO TOUR DE FRANCE - DISCIPLINA DEI RAPPORTI FRA I SOGGETTI PUBBLICI PROMOTORI DEL GRAND DÉPART 2024

BOLLETTINO UFFICIALE n. 109 del 26 aprile 2023

Art. 2
Accordo amministrativo per il Grand Départ 2024
1. Al fine di far fronte in modo coordinato agli adempimenti richiesti per l’organizzazione dell’evento Grand Départ 2024, svolgere tutte le attività necessarie alla sua regolare realizzazione nel rispetto degli oneri contrattuali di cui al comma 3 e garantire la corretta conclusione dell’attività, la Regione è autorizzata a sottoscrivere un accordo ai sensi dell’ articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) con i soggetti promotori dell’evento Grand Départ 2024 (comunità ospitante), di cui all’articolo 1, comma 3.
2. Il Presidente della Regione è autorizzato a sottoscrivere l’accordo di cui al comma 1, previa deliberazione della Giunta regionale. L’accordo regolamenta le modalità di collaborazione e coordinamento tra i soggetti che costituiscono la comunità ospitante, definendo in particolare gli impegni e le responsabilità di ciascuno dei firmatari per il rispetto degli oneri contrattuali di cui all’articolo 3 ed individuando la regione Emilia-Romagna come soggetto capofila.
3. Il Presidente della regione Emilia-Romagna, a seguito della stipulazione dell’accordo di cui al comma 1, agisce in rappresentanza dei tre enti promotori, che costituiscono la “comunità ospitante” , nei rapporti contrattuali con la Società per Azioni Amaury Sport Organization (A.S.O.), con sede a Nanterre, in Francia, quale soggetto organizzatore esclusivo del Tour de France, titolare, in applicazione delle disposizioni dell'articolo L 333-1 del Codice dello Sport (Code du sport), di tutti i diritti di sfruttamento di questo evento. Il Presidente della regione Emilia-Romagna è autorizzato in nome e per conto degli enti promotori a stipulare con la Società A.S.O. apposito contratto per la realizzazione dell’evento nonché a svolgere le attività necessarie per assicurare l’organizzazione dell’evento stesso.

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