LEGGE REGIONALE 26 aprile 2023, n. 4
PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO CICLISTICO TOUR DE FRANCE - DISCIPLINA DEI RAPPORTI FRA I SOGGETTI PUBBLICI PROMOTORI DEL GRAND DÉPART 2024
BOLLETTINO UFFICIALE n. 109 del 26 aprile 2023
Art. 4
Norma finanziaria
1.
Agli oneri di cui all’articolo 3, comma 6, lettera a), pari ad euro 1.853.437,67 per l’esercizio 2023 e ad euro 3.262.840,00 per l’esercizio 2024, quale quota a carico del bilancio regionale, la Regione fa fronte con le autorizzazioni di spesa previste dalla
legge regionale 27 dicembre 2022, n. 25 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025) nell’ambito della Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero - Programma 1 Sport e tempo libero, Titolo 1 Spese correnti, a valere sulla
legge regionale n. 8 del 2017.
2.
Agli oneri di cui all’articolo 3, comma 6, lettere b) e c), relativi alle quote di città metropolitana di Firenze e della regione Piemonte, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dalle risorse trasferite, con specifico vincolo di destinazione e nel limite dell’importo versato, dagli altri soggetti promotori ai sensi dell’articolo 3, comma 5.
3.
Al fine di cui al comma 2, la Giunta regionale è autorizzata, a seguito della stipulazione dell’accordo di cui all’articolo 2, comma 1, a provvedere, con propri atti, alle necessarie variazioni di bilancio.