LEGGE REGIONALE 26 aprile 2023, n. 4
PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO CICLISTICO TOUR DE FRANCE - DISCIPLINA DEI RAPPORTI FRA I SOGGETTI PUBBLICI PROMOTORI DEL GRAND DÉPART 2024
BOLLETTINO UFFICIALE n. 109 del 26 aprile 2023
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1.
La Regione riconosce il valore sociale della pratica sportiva in ogni sua forma espressiva e promuove la realizzazione di grandi eventi sportivi, idonei a creare occasioni di sviluppo per il territorio con importanti ricadute culturali, turistiche ed economiche, come previsto dalla
legge regionale 31 maggio 2017, n. 8 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive), nonché a promuovere e rafforzare l’immagine dell’Emilia-Romagna nel mondo e ad aumentarne l’elemento reputazionale sui mercati internazionali.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, la Regione è autorizzata ad ospitare il Grand Départ 2024 del Tour de France 2024, evento ciclistico professionale maschile di fama mondiale, che costituisce una grande opportunità per i territori interessati dalla manifestazione, anche in termini di attrattività turistica, con ampia valorizzazione delle tradizioni ciclistiche nazionali.
3.
L’evento Grand Départ 2024, partenza ufficiale del Tour de France, che vede coinvolti, quali soggetti promotori ed in qualità di “comunità ospitante” , oltre alla regione Emilia-Romagna, la Città metropolitana di Firenze e la regione Piemonte, si svolgerà nei mesi di giugno e luglio 2024 e prevede tre tappe sul territorio nazionale, che interesseranno i comuni di Firenze, Rimini, Cesenatico, Bologna, Piacenza e Torino nonché gli altri enti locali il cui territorio è attraversato dal percorso.
Art. 2
Accordo amministrativo per il Grand Départ 2024
1.
Al fine di far fronte in modo coordinato agli adempimenti richiesti per l’organizzazione dell’evento Grand Départ 2024, svolgere tutte le attività necessarie alla sua regolare realizzazione nel rispetto degli oneri contrattuali di cui al comma 3 e garantire la corretta conclusione dell’attività, la Regione è autorizzata a sottoscrivere un accordo ai sensi dell’
articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) con i soggetti promotori dell’evento Grand Départ 2024 (comunità ospitante), di cui all’articolo 1, comma 3.
2.
Il Presidente della Regione è autorizzato a sottoscrivere l’accordo di cui al comma 1, previa deliberazione della Giunta regionale. L’accordo regolamenta le modalità di collaborazione e coordinamento tra i soggetti che costituiscono la comunità ospitante, definendo in particolare gli impegni e le responsabilità di ciascuno dei firmatari per il rispetto degli oneri contrattuali di cui all’articolo 3 ed individuando la regione Emilia-Romagna come soggetto capofila.
3.
Il Presidente della regione Emilia-Romagna, a seguito della stipulazione dell’accordo di cui al comma 1, agisce in rappresentanza dei tre enti promotori, che costituiscono la “comunità ospitante” , nei rapporti contrattuali con la Società per Azioni Amaury Sport Organization (A.S.O.), con sede a Nanterre, in Francia, quale soggetto organizzatore esclusivo del Tour de France, titolare, in applicazione delle disposizioni dell'articolo L 333-1 del Codice dello Sport (Code du sport), di tutti i diritti di sfruttamento di questo evento. Il Presidente della regione Emilia-Romagna è autorizzato in nome e per conto degli enti promotori a stipulare con la Società A.S.O. apposito contratto per la realizzazione dell’evento nonché a svolgere le attività necessarie per assicurare l’organizzazione dell’evento stesso.
Art. 3
Oneri contrattuali e modalità attuative
1.
Dalla stipulazione del contratto di cui all’articolo 2, comma 3, e dall’accordo tra i soggetti promotori di cui all’articolo 2, comma 1, derivano i seguenti obblighi a carico delle parti costituenti la “comunità ospitante” :
a)
il pagamento del corrispettivo ad A.S.O. relativo all’assegnazione del Grand Départ Tour de France;
b)
gli oneri relativi all’attività di organizzazione dell’evento ed all’assistenza tecnica e giuridica, da effettuarsi anche mediante affidamento a soggetti terzi che, ai fini del necessario coordinamento delle attività, operano per tutti i soggetti promotori;
c)
gli oneri relativi alle attività di promozione dell’evento, da effettuarsi anche avvalendosi di APT Servizi s.r.l., per conto di tutti i soggetti promotori.
2.
Gli oneri di cui al comma 1, lettera a), sono quantificati complessivamente in euro 7.930.000,00 e sono suddivisi nelle seguenti quote:
a)
regione Emilia-Romagna euro 4.282.200,00, corrispondenti al 54% del totale;
b)
città metropolitana di Firenze euro 2.418.650,00, corrispondenti al 30,50% del totale;
c)
regione Piemonte euro 1.229.150,00, corrispondenti al 15,50% del totale.
3.
Gli oneri di cui al comma 1, lettera b), ammontano complessivamente ad euro 939.650,00 e sono suddivisi nelle seguenti quote:
a)
regione Emilia-Romagna euro 507.411,00, corrispondenti al 54% del totale;
b)
città metropolitana di Firenze euro 286.593,25, corrispondenti al 30,50% del totale;
c)
regione Piemonte euro 145.645,75, corrispondenti al 15,50% del totale.
4.
Gli oneri di cui al comma 1, lettera c), ammontano complessivamente ad euro 980.000,00 e sono suddivisi in parti uguali tra i tre Enti nelle seguenti quote:
a)
regione Emilia-Romagna euro 326.666,67;
b)
città metropolitana di Firenze euro 326.666,67;
c)
regione Piemonte euro 326.666,67.
5.
Gli oneri di cui ai commi 2, 3 e 4 saranno sostenuti dalla regione Emilia-Romagna, in qualità di capofila dell’accordo, anche per le quote di competenza degli altri soggetti promotori, che verseranno i relativi importi alla Regione sulla base delle scadenze che dovranno essere fissate nell’accordo di cui all’articolo 2, comma 1. Tali scadenze, al fine di non incidere sulle disponibilità della Regione, dovranno essere antecedenti alla corresponsione degli oneri di cui ai commi 2, 3 e 4.
6.
Sulla base di quanto previsto dai commi precedenti, gli oneri complessivi che le parti firmatarie dell’accordo devono mettere a disposizione nel biennio 2023-2024 per l’organizzazione dell’evento Grand Départ 2024 ammontano ad euro 3.623.650,00 per l’esercizio 2023 ed euro 6.226.000,00 per l’esercizio 2024 e sono suddivise nelle seguenti quote:
a)
regione Emilia-Romagna euro 1.853.437,67 per l’esercizio 2023 ed euro 3.262.840,00 per l’esercizio 2024;
b)
città metropolitana di Firenze euro 1.119.379,92 per l’esercizio 2023 ed euro 1.912.530,00 per l’esercizio 2024;
c)
regione Piemonte euro 650.832,42 per l’esercizio 2023 ed euro 1.050.630,00 per l’esercizio 2024.
7.
La Giunta regionale è autorizzata a stipulare specifici accordi ai sensi dell’
articolo 15 della legge n. 241 del 1990 con gli enti locali della regione Emilia-Romagna, sedi di partenza e di arrivo delle tappe o interessati dal percorso del Tour de France 2024 e con altri soggetti pubblici interessati all’evento, al fine di regolare i reciproci rapporti. Tali accordi potranno prevedere a carico degli Enti firmatari contributi a favore della Regione, con specifico vincolo di destinazione, finalizzati alla compartecipazione finanziaria ai costi di cui al comma 6, lettera a).
Art. 4
Norma finanziaria
1.
Agli oneri di cui all’articolo 3, comma 6, lettera a), pari ad euro 1.853.437,67 per l’esercizio 2023 e ad euro 3.262.840,00 per l’esercizio 2024, quale quota a carico del bilancio regionale, la Regione fa fronte con le autorizzazioni di spesa previste dalla
legge regionale 27 dicembre 2022, n. 25 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025) nell’ambito della Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero - Programma 1 Sport e tempo libero, Titolo 1 Spese correnti, a valere sulla
legge regionale n. 8 del 2017.
2.
Agli oneri di cui all’articolo 3, comma 6, lettere b) e c), relativi alle quote di città metropolitana di Firenze e della regione Piemonte, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dalle risorse trasferite, con specifico vincolo di destinazione e nel limite dell’importo versato, dagli altri soggetti promotori ai sensi dell’articolo 3, comma 5.
3.
Al fine di cui al comma 2, la Giunta regionale è autorizzata, a seguito della stipulazione dell’accordo di cui all’articolo 2, comma 1, a provvedere, con propri atti, alle necessarie variazioni di bilancio.
Art. 5
Entrata in vigore
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.