LEGGE REGIONALE 12 luglio 2023, n. 7
ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2023. ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO
BOLLETTINO UFFICIALE n. 188 del 12 luglio 2023
Capo VII
Disposizioni relative al CORECOM, al Difensore civico regionale e al Collegio dei revisori dei conti
Art. 33
Modifiche all’articolo 11 della legge regionale n. 1 del 2001
1.
Al
comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1(Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM)), sono apportate le seguenti modifiche:
2.
Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione dalla prima elezione dei componenti del CORECOM successiva all’entrata in vigore della presente legge.
Art. 34
Modifica all’
articolo 14 della legge regionale n. 25 del 2003
1.
Al
comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25(Norme sul Difensore civico regionale. Abrogazione della
legge regionale 21 marzo 1995, n. 15(Nuova disciplina del Difensore civico)), la parola
“60”
è sostituita dalla seguente:
“45”.
2.
La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione dalla prima elezione del Difensore civico successiva all’entrata in vigore della presente legge.
Art. 35
Modifiche all’
articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2012
1.
Alla fine del
comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18(Istituzione, ai sensi dell'
art. 14, co. 1, lett. e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138
(Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148
- del Collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente), è aggiunto il seguente periodo:


“L’estrazione si svolge nel rispetto dei criteri di cui al comma 3 bis.”.
2.
Dopo il
comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2012, è aggiunto il seguente:
“3 bis.
Si procede all’estrazione di tre nominativi nel caso di costituzione di un nuovo collegio. Si procede all’ulteriore estrazione di uno o più nominativi dall’elenco:
a)
se uno o più degli estratti, in sede di controllo sulle dichiarazioni rese nella domanda di iscrizione, da compiersi prima della nomina da parte dell’Assemblea legislativa, non risultasse in possesso dei requisiti prescritti;
b)
in caso di cessazione anticipata di uno o più componenti già nominati dall’Assemblea legislativa.”.
Art. 36
Modifiche all’
articolo 10 della legge regionale n. 18 del 2012
1.
Al
comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale n. 18 del 2012sono apportate le seguenti modifiche:
b)
la parola “50” è sostituita dalla seguente: “20”.
Note del Redattore:
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 76 del 2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2024, n. 19, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 23 della presente legge, che sostituisce l’ art. 10, comma 7, della L.R. 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale), limitatamente alle parole "La Commissione di cui all’art. 15, comma 7- bis, lett. a) del decreto legislativo n. 502 del 1992 è composta, oltre che dal direttore sanitario, anche dal direttore scientifico"